{"id":1694,"date":"2022-02-01T18:31:25","date_gmt":"2022-02-01T17:31:25","guid":{"rendered":"https:\/\/sindart.it\/?p=1694"},"modified":"2025-02-17T00:12:14","modified_gmt":"2025-02-16T23:12:14","slug":"decreto-sostegni-ter-il-testo-in-gazzetta-ufficiale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sindart.it\/?p=1694","title":{"rendered":"Decreto Sostegni ter &#8211; il testo in Gazzetta Ufficiale"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"1694\" class=\"elementor elementor-1694\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-45c9815 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"45c9815\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5133c43\" data-id=\"5133c43\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3c8287e elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"3c8287e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/sindart.it\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/logo-big.png\" title=\"\" alt=\"\" loading=\"lazy\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9b8dc2a elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"9b8dc2a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1536\" height=\"300\" src=\"https:\/\/sindart.it\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/testata-18-11.png\" class=\"attachment-1536x1536 size-1536x1536 wp-image-1516\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/sindart.it\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/testata-18-11.png 1536w, https:\/\/sindart.it\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/testata-18-11-300x59.png 300w, https:\/\/sindart.it\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/testata-18-11-1024x200.png 1024w, https:\/\/sindart.it\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/testata-18-11-768x150.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1536px) 100vw, 1536px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-af14dd7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"af14dd7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li style=\"text-align: left;\">CIRCOLARE<b> N. 17\/22 &#8211; ROMA, 28\/01\/2022<\/b><\/li><\/ul><p><b><span style=\"font-size: 12.0pt;\">Oggetto: Decreto Sostegni ter _ il testo in Gazzetta Ufficiale<\/span><\/b><\/p><p>Roma 28 gennaio 2022 _ Vi informiamo che \u00e8 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4\/2022), recante \u201cMisure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all\u2019emergenza da COVID-19, nonch\u00e9 per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico&#8221;.<\/p><p>Il provvedimento si compone di 33 articoli ed \u00e8 suddiviso in 5 Titoli:<\/p><ul><li>Titolo I \u2013 Sostegno alle imprese e all\u2019economia in relazione all\u2019emergenza Covid-19;<\/li><li>Titolo II \u2013 Regioni ed enti territoriali;<\/li><li>Titolo III \u2013 Misure urgenti per il contenimento dei costi dell\u2019energia elettrica;<\/li><li>Titolo IV \u2013 Altre misure urgenti;<\/li><li>Titolo V \u2013 Disposizioni finali e finanziarie.<\/li><\/ul><p>Di seguito le principali misure contenute nel Decreto<\/p><p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Misure per le attivit\u00e0 chiuse<\/strong><\/span><\/p><p>L\u2019art. 1 prevede un doppio intervento a favore delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati chiusi per decreto fino a fine gennaio.<\/p><p>In particolare, il comma 1 stanzia 20 milioni di euro a favore delle attivit\u00e0 chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto) in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell\u2019art. 6, comma 2, del D.L. n. 221\/2021.<\/p><p>Al comma 2, invece, si prevede &#8211; per i soggetti esercenti attivit\u00e0 d&#8217;impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attivit\u00e0 sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell\u2019art. 6, comma 2, del D.L. n. 221\/2021 \u2013 la sospensione dei versamenti:<\/p><p>&#8211; delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all&#8217;addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualit\u00e0 di sostituti d&#8217;imposta, nel mese di gennaio 2022;<\/p><p>&#8211; relativi all\u2019IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.<\/p><p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un&#8217;unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato.<\/p><p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Misure per il commercio al dettaglio<\/strong><\/span><\/p><p>Anche il settore del commercio \u00e8 destinatario di specifiche agevolazioni.<\/p><p>In primo luogo, l\u2019art. 2 riconosce un contributo a fondo perduto a favore delle imprese di commercio al dettaglio di cui ai seguenti codici della classificazione delle attivit\u00e0 economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.<\/p><p>Il contributo spetta esclusivamente alle imprese con un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro, che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.<\/p><p>L\u2019ammontare del contributo a fondo perduto \u00e8 determinato in misura pari all\u2019importo ottenuto applicando una percentuale pari alla differenza tra l&#8217;ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d\u2019imposta 2021 e l&#8217;ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d\u2019imposta, come segue:<\/p><p>&#8211; 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d\u2019imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;<\/p><p>&#8211; 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d\u2019imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;<\/p><p>&#8211; 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d\u2019imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.<\/p><p>Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, le imprese dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un\u2019istanza al Ministero dello Sviluppo economico, nei termini e secondo le modalit\u00e0 che saranno definiti da un provvedimento dello stesso Ministero.<\/p><p>Nel caso in cui le risorse stanziate, pari a 200 milioni di euro, non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provveder\u00e0 a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base dei fondi disponibili e del numero di domande ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.<\/p><p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Bonus rimanenze di magazzino<\/strong><\/span><\/p><p>L\u2019altra misura a favore delle imprese commerciali \u00e8 prevista al comma 3 dell\u2019art. 3.<br \/>La disposizione, in particolare, estende &#8211; limitatamente al periodo d\u2019imposta in corso al 31 dicembre 2021 &#8211; il credito d&#8217;imposta rimanenze di magazzino, di cui all\u2019art. 48-bis D.L. n. 34\/2020, alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attivit\u00e0 identificate dai codici 47.51, 47.71, 47.72 della classificazione delle attivit\u00e0 economiche ATECO 2007.<\/p><p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Sostegno alle attivit\u00e0 economiche particolarmente colpite<\/strong><\/span><\/p><p>All\u2019art. 3 si prevede invece misure di sostegno per attivit\u00e0 economiche particolarmente colpite dall&#8217;emergenza epidemiologica.<\/p><p>In particolare, con il comma 1 vengono resi disponibili 20 milioni di euro, per l&#8217;anno 2022, in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.<br \/>Al comma 2, invece, vengono stanziati 40 milioni di euro da destinare alle imprese che svolgono attivit\u00e0 identificate dai codici 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 della classificazione delle attivit\u00e0 economiche ATECO, che, nell\u2019anno 2021, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al fatturato del 2019.<\/p><p>Per le imprese costituite nel corso dell\u2019anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all\u2019ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all\u2019ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.<\/p><p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Misure per il turismo<\/strong><\/span><\/p><p>Il decreto contiene anche un corposo pacchetto di misure a favore del settore turistico.<\/p><p>In particolare, il comma 1 dell\u2019art. 4 incrementa di 100 milioni di euro per l\u2019anno 2022 il Fondo unico nazionale del turismo di cui all\u2019art. 1, comma 366, della legge n. 234\/2021.<\/p><p>Con il successivo comma 2 si estende poi l&#8217;esonero contributivo di cui all\u2019art. 7 del D.L. 104\/2020 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti nel periodo ricompreso tra il 1\u00b0 gennaio 2022 e il 31 marzo 2022. L&#8217;incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, non superiore ai 3 mesi.<\/p><p>In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l\u2019esonero \u00e8 riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.<\/p><p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo<\/strong><\/span><\/p><p>L\u2019art. 5 invece ripropone il credito d\u2019imposta locazioni di cui all\u2019art. 28 del D.L. n. 34\/2020.<\/p><p>Il bonus spetta &#8211; in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 &#8211; alle imprese del settore turistico che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento dell\u2019anno 2022 (gennaio-febbraio-marzo) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del 2019.<\/p><p>La fruizione del bonus \u00e8 subordinata alla presentazione di apposita autodichiarazione all\u2019Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 \u201cAiuti di importo limitato\u201d e 3.12 \u201cAiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti\u201d della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.<\/p><p><em>Bonus termale<\/em><\/p><p>Con l\u2019art. 6 si estende il periodo di validit\u00e0 del bonus termale.<br \/>In particolare, per effetto dalla proroga, i buoni, non utilizzati entro la data dell\u20198 gennaio 2022 possono essere fruiti entro il 31 marzo 2022.<\/p><p><em>Ammortizzatori sociali agevolati<\/em><\/p><p>L\u2019art. 7, invece, prevede l\u2019esonero, dal 1\u00b0 gennaio al 31 marzo 2022, dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all&#8217;art. 5 (per la CIGO e per la CIGS) e all&#8217;art. 29, comma 8 (per il Fondo di integrazione salariale), del D.lgs. n. 148\/2015, a favore ai datori di lavoro dei seguenti settori, che sospendono o riducono l\u2019attivit\u00e0 ricorrendo agli ammortizzatori sociali:<\/p><p>Turismo<\/p><ul><li>Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20)<\/li><li>Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)<\/li><\/ul><p>Ristorazione<\/p><ul><li>Ristorazione &#8211; Ristorazione su treni e navi (codi ATECO 56.10.5)<\/li><li>Catering per eventi, banqueting (codici ATECO 56.21.0)<\/li><li>Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ATECO 56.29)<\/li><li>Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ATECO 56.30)<\/li><li>Ristorazione con somministrazione (56.10.1)<\/li><li>Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ATECO 93.21)<\/li><li>Stabilimenti termali (codici ATECO 96.04.20)<\/li><\/ul><p>Attivit\u00e0 ricreative<\/p><ul><li>Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ATECO 93.29.1)<\/li><li>Sale giochi e biliardi (codici ATECO 93.29.3)<\/li><li>Altre attivit\u00e0 di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ATECO 93.29.9)<\/li><\/ul><p>Altre attivit\u00e0<\/p><ul><li>Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attivit\u00e0 di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09)<\/li><li>Gestione di stazioni per autobus (codici ATECO 52.21.30)<\/li><li>Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ATECO 49.39.01)<\/li><li>Attivit\u00e0 dei servizi radio per radio taxi (codici ATECO 52.21.90)<\/li><li>Musei (codici ATECO 91.02 e 91.03)<\/li><li>Altre attivit\u00e0 di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d&#8217;acqua (codici ateco 52.22.09)<\/li><li>Attivit\u00e0 dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)<\/li><li>Attivit\u00e0 di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)<\/li><li>Attivit\u00e0 di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)<\/li><li>Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)<\/li><\/ul><p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Settore cultura<\/strong><\/span><\/p><p>Per il settore culturale, all\u2019art. 8:<\/p><p>&#8211; si prevede il rifinanziamento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all\u2019articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18\/2020, per 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale (comma 1);<\/p><p>&#8211; si incrementa di 30 milioni di euro, per l\u2019anno 2022, la disponibilit\u00e0 del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all&#8217;art. 183, comma 2, del D.L. 34\/2020 (comma 2).<\/p><p>Viene inoltre prorogato fino al 30 giugno 2022 l\u2019esonero dal versamento del canone patrimoniale unico per gli esercenti attivit\u00e0 di spettacolo viaggiante e attivit\u00e0 circensi (comma 3).<\/p><p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Bonus investimenti 4.0<\/strong><\/span><\/p><p>L\u2019art. 10 &#8211; intervenendo sull\u2019articolo 1, comma 1057 -bis, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178\/2020), inserito dalla lettera b) del comma 44 dell\u2019articolo 1 della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234\/2021) &#8211; modifica la disciplina del bonus investimenti beni materiali 4.0, che entrer\u00e0 in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2023.<\/p><p>In particolare, la disposizione prevede che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, decreto ministeriale, il credito di imposta \u00e8 riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.<\/p><p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Contenimento dei costi dell\u2019energia elettrica<\/strong><\/span><\/p><p>Il Titolo III \u00e8 interamente dedicato alle misure volte contenere il caro energia.<br \/>In particolare, l\u2019art. 14 prevede che l\u2019Autorit\u00e0 di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta\/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.<\/p><p>All\u2019art. 15, invece, \u00e8 istituito un credito d\u2019imposta del 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022 a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell\u2019ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno sub\u00ecto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell\u2019anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall\u2019impresa.<\/p><p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Il credito d\u2019imposta:<\/strong><\/span><\/p><p>&#8211; \u00e8 utilizzabile, esclusivamente in compensazione;<\/p><p>&#8211; non concorre alla formazione del reddito d\u2019impresa n\u00e9 della base dell\u2019Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;<\/p><p>\u00e8 cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell\u2019IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.<\/p><p>All\u2019art. 16, invece, si prevede che, dal 1\u00b0 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, sull\u2019energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonch\u00e9 sull\u2019energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, sia applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell\u2019energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.<\/p><p>In base a tale meccanismo, i soggetti responsabili di tali impianti dovranno versare al GSE la differenza tra il prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell\u2019impianto fino al 31 dicembre 2020 e il prezzo zonale orario di mercato dell&#8217;energia elettrica.<\/p><p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia<\/strong><\/span><\/p><p>I commi 3 e 4 dell\u2019art. 22 invece prorogano fino al 31 dicembre 2022 la sospensione dei mutui nei comuni del cratere sismico del Centro Italia. La sospensione vale sia per le attivit\u00e0 economiche e produttive sia per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.<\/p><p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Novit\u00e0 in materia di ammortizzatori sociali<\/strong><\/span><\/p><p>L\u2019art. 23 apporta diverse modifiche al D.lgs. n. 148\/2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare:<\/p><p>&#8211; viene soppresso l\u2019ultimo periodo del comma 1 -bis dell\u2019articolo 5, che prevedeva la cessione di efficacia dell\u2019esonero dalla contribuzione addizionale dovuta per la domanda di integrazione salariale, di cui all\u2019art. 5, comma 1, del medesimo D. Lgs. 148\/2015, dalle imprese che fabbricano elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unit\u00e0 e con unit\u00e0 produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un\u2019area di crisi industriale complessa, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilit\u00e0 dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidariet\u00e0, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa decorrenti dal 1\u00b0 gennaio 2022;<\/p><p>&#8211; all\u2019art. 7, comma 5-bis, al primo periodo, le parole \u00abo per il saldo\u00bb sono soppresse, la parola \u00abinizia\u00bb \u00e8 sostituita dalle seguenti: \u00ab\u00e8 collocato\u00bb e le parole \u00abdall\u2019adozione\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdalla comunicazione\u00bb. A seguito della novella, in caso di pagamento diretto delle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro \u00e8 tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all&#8217;INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell&#8217;integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui \u00e8 collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.<\/p><p>&#8211; all\u2019art. 8, comma 2, secondo periodo, dopo le parole \u00aba tempo determinato\u00bb, sono inserite le seguenti: \u00abpari o\u00bb. A seguito della novella, quindi, il lavoratore che svolga attivit\u00e0 di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi nonch\u00e9 di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attivit\u00e0 di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi, il trattamento \u00e8 sospeso per la durata del rapporto di lavoro;<\/p><p>viene abrogato il comma 5 dell\u2019art. 22-ter, che prevedeva che, per l&#8217;anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all&#8217;articolo 22-bis poteva essere concesso esclusivamente per la proroga dell&#8217;intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidariet\u00e0;<\/p><p>&#8211; all\u2019art. 29, comma 3 -bis, viene soppressa la parola \u00abordinarie\u00bb. A seguito della novella, per periodi di sospensione o riduzione dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa decorrenti dal 1\u00b0 gennaio 2022, l&#8217;assegno di integrazione salariale di cui all&#8217;articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali, \u00e8 riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate:<\/p><p>a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;<\/p><p>b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente pi\u00f9 di 5 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile;<\/p><p>&#8211; all\u2019art. 30, comma 1 -bis, primo periodo, dopo le parole \u00abassegno di integrazione salariale di importo\u00bb \u00e8 inserita la seguente: \u00abalmeno\u00bb. A seguito della novella, quindi, per periodi di sospensione o riduzione dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa decorrenti dal 1\u00b0 gennaio 2022, i fondi di solidariet\u00e0 bilaterali assicurano, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai predetti trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell&#8217;impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dalle varie norme relative ai suddetti due istituti.<\/p><p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong> Aiuti di Stato<\/strong><\/span><\/p><p>L\u2019art. 27, comma 1, modifica l\u2019art. 54 del D.L. n. 34\/2020, che prevede che le Regioni, le Province autonome &#8211; anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome -, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo di aiuti di Stato (Temporary Framework).<\/p><p>In particolare, con la modifica si recepisce i nuovi massimali fissati dalla Commissione europea con la sesta modifica del Temporary Framework, pubblicata dalla Commissione Europea il 18 novembre 2021.<\/p><p>Si ricorda che a seguito della pubblicazione della sesta modifica, il limite per gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1) viene aumentato da 1,8 a 2,3 milioni di euro. Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell\u2019acquacoltura il limite \u00e8 stato portato a 345.000 euro e per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli a 290.000 euro.<\/p><p>\u00c8 stato inoltre elevato da 10 a 12 milioni per impresa l&#8217;importo massimo degli aiuti di cui alla sezione 3.12 del Quadro temporaneo, cio\u00e8 degli aiuti che possono contribuire alla copertura dei costi fissi non coperti dalle entrate per le imprese particolarmente colpite dalla crisi conseguente alla pandemia, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile (periodo compreso tra il 1\u00b0 marzo 2020 e il 30 giugno 2022) rispetto allo stesso periodo del 2019.<\/p><p>Ai sensi del diritto europeo, per impresa deve intendersi &#8220;impresa unica&#8221; come definita nel regolamento \u201cde minimis\u201d n. 1407\/2013.<\/p><p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Stretta sulle cessioni dei bonus fiscali<\/strong><\/span><\/p><p>Con l\u2019art. 28 si introduce una stretta sulle cessioni dei crediti fiscali.<br \/>In particolare, viene disposto che, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, i bonus edilizi (ex articolo 121 del D.L. n. 34\/2020) e i bonus anti Covid (ex articolo 122 del D.L. n. 34\/2020) potranno essere ceduti una sola volta.<\/p><p>Tale limitazione \u00e8 prevista anche per lo sconto in fattura: i fornitori e le imprese che fanno i lavori e che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d\u2019imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari. Quest\u2019ultimi soggetti per\u00f2 non avranno la possibilit\u00e0 di successiva cessione.<\/p><p>Ai sensi del comma 2, i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di un\u2019ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.<br \/>Tutti i contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni saranno considerati nulli.<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CIRCOLARE N. 17\/22 &#8211; ROMA, 28\/01\/2022 Oggetto: Decreto Sostegni ter _ il testo in Gazzetta Ufficiale Roma 28 gennaio 2022 _ Vi informiamo che \u00e8 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il decreto Sostegni ter (D.L. n. 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