{"id":4106,"date":"2025-01-15T10:30:04","date_gmt":"2025-01-15T09:30:04","guid":{"rendered":"https:\/\/sindart.it\/?p=4106"},"modified":"2025-02-28T11:18:18","modified_gmt":"2025-02-28T10:18:18","slug":"circolare-n-03-2005-legge-di-bilancio-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sindart.it\/?p=4106","title":{"rendered":"Circolare Regionale N\u00b0 01\/2005 &#8211; LEGGE DI BILANCIO 2025"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4106\" class=\"elementor elementor-4106\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c2f505f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c2f505f\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-321e833\" data-id=\"321e833\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-390e4a3 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"390e4a3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1920\" height=\"1080\" src=\"https:\/\/sindart.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/BANNER-ARTICOLO-LEGGE-DI-BIALNCIO-2025.webp\" class=\"attachment-full size-full wp-image-4111\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/sindart.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/BANNER-ARTICOLO-LEGGE-DI-BIALNCIO-2025.webp 1920w, https:\/\/sindart.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/BANNER-ARTICOLO-LEGGE-DI-BIALNCIO-2025-300x169.webp 300w, https:\/\/sindart.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/BANNER-ARTICOLO-LEGGE-DI-BIALNCIO-2025-1024x576.webp 1024w, https:\/\/sindart.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/BANNER-ARTICOLO-LEGGE-DI-BIALNCIO-2025-768x432.webp 768w, https:\/\/sindart.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/BANNER-ARTICOLO-LEGGE-DI-BIALNCIO-2025-1536x864.webp 1536w, https:\/\/sindart.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/BANNER-ARTICOLO-LEGGE-DI-BIALNCIO-2025-800x450.webp 800w\" sizes=\"(max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2e23ae7 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"2e23ae7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1536\" height=\"300\" src=\"https:\/\/sindart.it\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/testata-18-11.png\" class=\"attachment-full size-full wp-image-1516\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/sindart.it\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/testata-18-11.png 1536w, https:\/\/sindart.it\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/testata-18-11-300x59.png 300w, https:\/\/sindart.it\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/testata-18-11-1024x200.png 1024w, https:\/\/sindart.it\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/testata-18-11-768x150.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1536px) 100vw, 1536px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-732388c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"732388c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">CIRCOLARE N\u00b0 01\/2025 - Roma 15 gennaio 2025<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-34168f5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"34168f5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Legge di Bilancio 2025 \u2013 le principali novit\u00e0 fiscali <\/strong><\/p><p>La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata in GU n. 305 del 31\/12\/2024 S.O. n. 43) contiene alcune importanti novit\u00e0 in materia fiscale. <br \/>Riepiloghiamo di seguito le principali novit\u00e0 di natura fiscale che per maggiore utilit\u00e0 abbiamo ordinato secondo il seguente indice:<\/p><p>1. Disposizioni per i lavoratori dipendenti<br \/>2. Misure per le imprese<br \/>3. Disposizioni in materia di immobili<br \/>4. Disposizioni relative ai contribuenti in generale<\/p><h4><em><strong>Disposizioni per i lavoratori dipendenti<\/strong><\/em><\/h4><p>In materia di lavoro dipendente, la Legge di Bilancio contiene alcune significative norme, tra cui l\u2019introduzione di un bonus e di una ulteriore detrazione per i percettori di redditi medio-bassi, la revisione di alcuni fringe benefits, tra cui i veicoli concessi ad uso promiscuo.<\/p><p><strong style=\"font-size: 16px;\">Detrazioni lavoro dipendente \u2013 comma2, lett. b)<\/strong><span style=\"font-size: 16px;\"> La detrazione base prevista per i redditi di lavoro dipendente non superiori a 15.000 euro (art. 13, c. 1, lett. a) D.P.R. n. 917\/1986) passa da 1.880 euro a 1.995 euro.<\/span><\/p><p><strong>Trattamento integrativo \u2013 comma 3<\/strong> Come gi\u00e0 in vigore nel 2024, anche nel 2025 \u00e8 confermato il trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti. Si tratta di una somma, pari a 1.200 euro, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l\u2019imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (art. 49, D.P.R. n. 917\/1986) con esclusione di quelli di pensione (art. 49, c. 2, lett. a) D.P.R. n. 917\/1986) e alcuni assimilati (art. 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), D.P.R. n. 917\/1986), sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro (art. 13, c. 1, D.P.R. n. 917\/1986) diminuita dell\u2019importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell\u2019anno.<\/p><p><strong>Bonus ed ulteriore detrazione \u2013 commi 4\/9<\/strong> Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, esclusi i pensionati, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro \u00e8 riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:\u00a0<\/p><p>a) 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non \u00e8 superiore a 8.500 euro;<br \/>b) 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente \u00e8 superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;<br \/>c) 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente \u00e8 superiore a 15.000 euro.<\/p><p>La percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente va ragguagliata all\u2019intero anno. <br \/>Se i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un\u2019ulteriore detrazione dall\u2019imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:<\/p><p>a) a 1.000 euro, se l\u2019ammontare del reddito complessivo \u00e8 superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;<br \/>b) al prodotto tra 1.000 euro e l\u2019importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l\u2019ammontare del reddito complessivo \u00e8 superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.<\/p><p>I sostituti d\u2019imposta riconoscono in via automatica la somma e la detrazione di sopra all\u2019atto dell\u2019erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. <br \/>Qualora in tale sede gli importi si rivelino non spettanti, i sostituti d\u2019imposta provvedono al recupero del relativo importo che pu\u00f2 essere rateizzato in 10 rate se superiori a 60 Euro.<\/p><p><strong>Veicoli concessi uso promiscuo \u2013 comma 48<\/strong> Si modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. In particolare, si prevede che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell\u2019importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale \u00e8 ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2025.<\/p><p><strong>Detassazione premi di produttivit\u00e0 \u2013 comma 385<\/strong> Si estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, si estende la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, gi\u00e0 prevista per le corrispondenti erogazioni nell\u2019anno 2023 e 2024, dell\u2019aliquota dell&#8217;imposta sostitutiva dell&#8217;IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d\u2019impresa). Pertanto, \u00e8 previsto l\u2019assoggettamento ad imposta sostitutiva dell\u2019IRPEF e delle addizionali regionale e comunale pari al 5%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle somme erogate ai dipendenti del settore privato quale premio di risultato. Allo stesso regime sono assoggettate le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell\u2019impresa.<\/p><p><strong>Esenzione da tassazione dei canoni di locazione per i neo assunti \u2013 commi 386\/389<\/strong> Viene introdotto un regime di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell\u2019anno 2025. L\u2019esenzione riguarda, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino il limite di reddito da lavoro dipendente pari a 35.000 euro nel 2024 e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante pi\u00f9 di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.<\/p><p><strong>Limite di esenzione dei fringe benefit \u2013 commi 390\/391<\/strong> Anche per i periodi d\u2019imposta 2025, 2026 e 2027, come gi\u00e0 previsto per il 2024, viene modificato il limite di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits), tradizionalmente fissato a 258,23 euro, anche se, negli ultimi anni, ha gi\u00e0 subito alcuni incrementi. In particolare, con la Legge di Bilancio, viene previsto un regime pi\u00f9 favorevole che consiste:<\/p><p>&#8211; nell\u2019elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d&#8217;imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;<\/p><p>&#8211; nell\u2019inclusione nel regime di esenzione (nell\u2019ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell\u2019energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. Inoltre, la disposizione si applica nella misura pi\u00f9 favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest\u2019ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.<\/p><p><strong>Trattamento integrativo per i lavoratori nel settore turistico ricettivo \u2013 commi 395\/398<\/strong> Per il periodo dal 1\u00b0 gennaio 2025 al 30 settembre 2025 viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il trattamento si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d&#8217;imposta 2024. Il sostituto d&#8217;imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l&#8217;importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell&#8217;anno 2024. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica. Il sostituto d&#8217;imposta compensa il credito maturato per effetto dell&#8217;erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione.<\/p><p><strong>Maggiorazione del costo del personale \u2013 commi 399\/400<\/strong> Viene prorogata, al periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due (per i soggetti solari, periodi d\u2019imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027), la misura introdotta dall\u2019art. 4 del D.Lgs. n. 216\/2023 (Riforma dell\u2019IRPEF) che consiste in un incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente. Nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti:<\/p><p>a) per il periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l\u2019agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 216\/2023;<\/p><p>b) per il periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si tiene conto delle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio.<\/p><p><strong>Detassazione mance settore turistico alberghiero \u2013 comma 520<\/strong> Si aumenta dal 25% al 30% il limite di reddito percepito nell\u2019anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro, entro il quale \u00e8 possibile applicare l\u2019imposta sostitutiva dell\u2019IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota agevolata al 5% (art. 1, commi 58-62 Legge n. 197\/2022). Inoltre, si innalza da 50.000 euro a 75.000 euro il limite di reddito da lavoro dipendente percepito, rispetto al quale \u00e8 possibile applicare la suddetta imposta sostitutiva.<\/p><h4><em><strong>Misure per le imprese<\/strong><\/em><\/h4><p>Con riferimento alle norme che riguardano le imprese si riporta di seguito una sintesi di quelle pi\u00f9 importanti.<\/p><p><strong>Regime forfetario \u2013 comma 12<\/strong> Si eleva da 30 mila euro a 35 mila euro, la soglia di reddito da lavoro <br \/>dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale \u00e8 precluso l\u2019accesso al regime forfetario. La verifica di tale soglia \u00e8 irrilevante se il rapporto di lavoro \u00e8 cessato.<\/p><p><strong>Web tax \u2013 commi 21\/22<\/strong> Viene modificato il campo soggettivo di applicazione dell\u2019imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax), mantenendo la sola soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati dai soggetti esercenti attivit\u00e0 di impresa, singolarmente o a livello di gruppo. Tra l\u2019altro, in luogo del versamento dell\u2019imposta in una unica soluzione, si introduce un acconto, da versare entro il 30 novembre dell\u2019anno solare in cui sorge il presupposto d\u2019imposta, pari al 30% dell\u2019imposta dovuta per l\u2019anno solare precedente. Conseguentemente, il versamento a saldo dell\u2019imposta dovuta \u00e8 effettuato entro il 16 maggio dell&#8217;anno solare successivo a quello di corresponsione dell\u2019acconto.<\/p><p><strong>Plusvalenze su cripto attivit\u00e0 \u2013 commi 23\/29<\/strong> Con una norma di interpretazione autentica, si chiarisce che l\u2019aliquota dell\u2019imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi (art. 5 D.Lgs. n. 461\/1997) \u00e8 pari al 26%. Si introducono anche modifiche alla disciplina dell\u2019imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attivit\u00e0 realizzati a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2026, innalzando la relativa aliquota al 33% ed eliminando la soglia di esenzione pari a 2.000 euro.<\/p><p><strong>Rivalutazione terreni e partecipazioni \u2013 comma 30<\/strong> Sono diventate una normativa di natura strutturale, quindi a regime, le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, applicandole anche ai beni posseduti alla data del 1\u00b0 gennaio. L\u2019imposta sostitutiva ha un\u2019aliquota al 18%. Analogamente a quanto gi\u00e0 previsto in passato, le disposizioni in esame prevedono la facolt\u00e0 di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali beni, purch\u00e9 posseduti alla data del 1\u00b0 gennaio, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un\u2019imposta sostitutiva con aliquota al 18%. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 novembre; sull\u2019importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 novembre.\u00a0<\/p><p><strong>Assegnazione agevolata beni ai soci \u2013 commi 31\/3<\/strong>6 Viene riproposta la assegnazione agevolata di beni ai soci. \u00c8 necessario che, alla data del 30 settembre 2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1\u00b0 ottobre 2024. Pi\u00f9 precisamente, le societ\u00e0 commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 versano in due rate un\u2019imposta sostitutiva pari all\u20198% (ovvero pari al 10,5% se la societ\u00e0 non \u00e8 operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle societ\u00e0 che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in societ\u00e0 semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025. Si applica l\u2019imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d\u2019imposta annullate per effetto dell&#8217;assegnazione dei beni ai soci e quelle delle societ\u00e0 che si trasformano. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle societ\u00e0 trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell\u2019utile e delle riserve di utili.<\/p><p><strong>Estromissione beni imprese individuali \u2013 comma 37<\/strong> Si ripropone la facolt\u00e0 di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario posseduti al 31 ottobre 2024 per le ditte individuali, a condizione che l\u2019esclusione sia posta in essere tra il 1\u00b0 gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. I versamenti rateali dell\u2019imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026 per la parte rimanente e che gli effetti dell\u2019estromissione decorrono dal 1\u00ba gennaio 2025.<\/p><p><strong>Reverse charge \u2013 commi 57\/63<\/strong> <br \/>Si estende, con alcune eccezioni, il meccanismo di inversione contabile (o reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di propriet\u00e0 del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attivit\u00e0 di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. L\u2019efficacia della suddetta disposizione \u00e8 subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell\u2019Unione europea, di una autorizzazione. In attesa della sua piena operativit\u00e0, per un periodo di tre anni il prestatore e il committente possono optare per il pagamento dell\u2019IVA sulle prestazioni da parte del committente in nome e per conto del prestatore, che \u00e8 solidalmente responsabile dell\u2019imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l\u2019imposta \u00e8 versata dal soggetto committente, senza possibilit\u00e0 di compensazione. Nel caso in cui l\u2019imposta risulti non dovuta, il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l\u2019effettivo versamento dell\u2019imposta. Nei confronti del committente si rende applicabile la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, del cui pagamento \u00e8 solidalmente tenuto il prestatore.<\/p><p><strong>Credito d\u2019imposta \u201cTransizione 5.0\u201d \u2013 commi 427\/429<\/strong> Si modifica la disciplina del credito d\u2019imposta Transizione 5.0 (art. 38 D.L. n. 19\/2024). In particolare:<\/p><p>a) viene previsto che il credito d\u2019imposta pu\u00f2 essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle societ\u00e0 di servizi energetici (ESCo) certificate;<\/p><p>b) per alcune fattispecie relative all\u2019acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l\u2019incremento della base di calcolo del credito d\u2019imposta;<\/p><p>c) si eleva dal 15% al 35% del costo l\u2019importo del credito d\u2019imposta per la quota di investimenti d\u2019importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro, prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento;<\/p><p>d) si prevede che, per le societ\u00e0 di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito pu\u00f2 essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;<\/p><p>e) viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d\u2019imposta industria 4.0;<\/p><p>f) si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una societ\u00e0 di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni;<\/p><p>g) si prevede la cumulabilit\u00e0 del credito d\u2019imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica &#8211; Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);<\/p><p>h) si precisa che il credito d&#8217;imposta \u00e8 cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell&#8217;ambito dei programmi e strumenti dell&#8217;Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Le disposizioni sopra indicate si applicano agli investimenti effettuati dal 1\u00b0 gennaio 2024 e che con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d\u2019imposta sopra descritti la loro fruizione sia subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.<\/p><p><strong>IRES premiale \u2013 commi 436\/444<\/strong> Prevista la riduzione dell\u2019aliquota IRES dal 24% al 20%, per il solo periodo d\u2019imposta 2025, per le societ\u00e0 e gli enti, qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:<\/p><p>&#8211; accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all\u201980% degli utili dell\u2019esercizio in corso al 31 dicembre 2024;<\/p><p>&#8211; destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell\u2019esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), a investimenti nell\u2019acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232\/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell\u2019articolo 38 del D.L. n. 19\/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra il 1\u00b0 gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.<\/p><p>Per beneficiare dell\u2019agevolazione devono ricorrere ulteriori condizioni: <br \/>&#8211; nel periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 il numero di unit\u00e0 lavorative per anno (ULA) non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente e devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l\u20191% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d\u2019imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione; <br \/>&#8211; l\u2019impresa non deve aver fatto ricorso all\u2019istituto della cassa integrazione guadagni nell\u2019esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l\u2019integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all\u2019impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.<\/p><p>Si decade dall\u2019agevolazione in caso di:\u00a0<\/p><p>&#8211; distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;<\/p><p>&#8211; dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalit\u00e0 estranee all\u2019esercizio dell\u2019impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all\u2019estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d\u2019imposta successivo a quello nel quale \u00e8 stato realizzato l\u2019investimento.<\/p><p>Sono escluse dal beneficio le societ\u00e0 e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.<\/p><p><strong>Credito d\u2019imposta \u201cTransizione 4.0\u201d \u2013 commi445\/448<\/strong> Si modifica la disciplina del credito d\u2019imposta c.d. \u201cTransizione 4.0\u201d introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178\/2020). In particolare:<\/p><p>&#8211; viene rimodulato il termine entro il quale viene riconosciuta l\u2019agevolazione fiscale alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello \u201cIndustria 4.0\u201d;<\/p><p>&#8211; viene abrogata la disposizione che riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali \u201cIndustria 4.0\u201d.<\/p><p>&#8211; si riconosce il credito d\u2019imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello \u201cIndustria 4.0\u201d, per gli investimenti effettuati dal 1\u00b0 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.<\/p><p>La norma prevede inoltre specifiche regole per il monitoraggio della fruizione dei crediti d\u2019imposta suddetti.<\/p><p><strong>Nuova Sabatini \u2013 comma 461<\/strong> Viene rifinanziata La \u201cNuova Sabatini\u201d, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Il rifinanziamento \u00e8 di 400 milioni di euro per l\u2019anno 2025, di 100 milioni di euro per l\u2019anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.<\/p><p><strong>ZES Unica \u2013 commi 485\/491<\/strong> Si estende al 2025 il credito d\u2019imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1\u00b0 gennaio al 15 novembre 2025. Sono previsti, in capo agli operatori economici interessati, specifici obblighi di comunicazione all\u2019Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Con ulteriore comunicazione integrativa all\u2019Agenzia delle entrate, corredata da specifica documentazione, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l\u2019avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il credito maturato da ciascun beneficiario deve essere moltiplicato per una percentuale, ottenuta secondo specifici criteri, notificata con provvedimento del direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate.\u00a0<\/p><p><strong>Bonus Sud \u2013 commi 541\/543<\/strong> Relativamente al credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (c.d. \u201cBonus Sud\u201d di cui all\u2019art. 1, commi da 98 a 108, Legge n. 208\/2015), si autorizza il Ministero dell\u2019agricoltura, della sovranit\u00e0 alimentare e delle foreste all\u2019adempimento, per gli anni dal 2018 al 2022, degli obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ivi previsti per gli aiuti individuali non subordinati all\u2019emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati. Conclusi gli adempimenti di registrazione, qualora il credito di imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell\u2019Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, si esclude l\u2019adozione di ogni atto di recupero ai sensi della procedura prevista per il recupero di agevolazioni e contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID19 e a quella relativa al recupero di crediti non spettanti o inesistenti, nonch\u00e9 degli avvisi di accertamento.<\/p><p><strong>PEC amministratori di societ\u00e0 \u2013 comma 860<\/strong> Viene prevista l\u2019estensione dell\u2019obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.<\/p><h4><em><strong>Disposizioni in materia di immobili<\/strong><\/em><\/h4><p>La Legge di Bilancio prevede altres\u00ec importanti disposizioni in materia immobiliare modificando in in particolar modo, sulle detrazioni per le spese di ristrutturazione, risparmio energetico, di prevenzione del rischio sismico. Sono previste altres\u00ec novit\u00e0 in materia di imposte ipotecarie e catastali, affitti brevi e IMU\/TARI. Di seguito si riporta una sintesi di quelle pi\u00f9 importanti.<\/p><p><strong>Detrazioni su interventi di recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico e interventi antisismici \u2013 commi 54\/55<\/strong> Si anticipa al 1\u00b0 gennaio 2025 la riduzione dal 36% al 30% dell\u2019aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis, c. 3-ter D.P.R. n. 917\/1986). Vengono previste anche modifiche alle agevolazioni fiscali, sia per alcuni interventi di risparmio energetico (ecobonus) sia per interventi di riqualificazione edilizia e antisismici (sismabonus). In particolare, si rimodula la percentuale di detrazione prevista per l\u2019ecobonus (art. 14 c. 3-quinquies D.L. n. 63\/2013) ovvero del beneficio consistente in una detrazione dall\u2019IRPEF o dall\u2019IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entit\u00e0 varia a seconda che l\u2019intervento riguardi la singola unit\u00e0 immobiliare o gli edifici condominiali e dell\u2019anno in cui lo stesso \u00e8 stato effettuato. In particolare, si stabilisce che la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:<\/p><p>&#8211; 36% delle spese sostenute nell\u2019anno 2025;<\/p><p>&#8211; 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.<\/p><p>Vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. \u00c8 prevista inoltre una maggiorazione delle suddette aliquote per le prime case. Si stabilisce, infatti, che la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 \u00e8 innalzata al 50% delle spese per l\u2019anno 2025 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di propriet\u00e0 o di diritto reale di godimento sull\u2019unit\u00e0 immobiliare adibita ad abitazione principale.<\/p><p>In materia di bonus per interventi di riqualificazione edilizia (art. 16, c. 1 D.L. n. 63\/2013) si prevede che, sempre ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell&#8217;articolo 16-bis del D.P.R. n. 917\/1986, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall&#8217;imposta lorda pari al 36%delle spese sostenute nell\u2019anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unit\u00e0 immobiliare. Vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.<\/p><p>Analogamente a quanto disposto per l\u2019ecobonus viene prevista inoltre una maggiorazione delle aliquote per le prime case. Si dispone, infatti, che fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 \u00e8 innalzata al 50% delle spese sostenute nell\u2019anno 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di propriet\u00e0 o di diritto reale di godimento sull\u2019unit\u00e0 immobiliare adibita ad abitazione principale.<\/p><p>Si interviene anche sulla disciplina del sismabonus (art. 16, c. 1-septies.1 D.L. n. 63\/2013) in maniera analoga a quanto visto per le ristrutturazioni edilizie. La norma prevede, infatti, che la detrazione sismabonus art. 16, c. da 1-bis a 1-septies D.L. n. 63\/2013) spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36% delle spese sostenute nell\u2019anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.<\/p><p>Anche in questo caso la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 \u00e8 innalzata al 50% delle spese sostenute per l\u2019anno 2025 e al 36% delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di propriet\u00e0 o di diritto reale di godimento sull\u2019unit\u00e0 immobiliare adibita ad abitazione principale.<\/p><p><strong>Detrazione acquisto elettrodomestici a risparmio energetico \u2013 comma 55<\/strong> Si proroga anche al 2025 la norma (art. 16, c. 2 D.L. n. 63\/2013) che riconosce ai contribuenti che gi\u00e0 fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia un\u2019ulteriore detrazione dall&#8217;imposta lorda per l\u2019acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l&#8217;etichetta energetica, finalizzati all\u2019arredo dell\u2019immobile oggetto di ristrutturazione. In particolare, si stabilisce che tale agevolazione si applica anche per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.<\/p><p><strong>Superbonus \u2013 comma 56<\/strong> Si introduce un nuovo comma 8-bis.2. all\u2019articolo 119 D.L. n. 34\/2020 in materia di Superbonus che stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell\u2019anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi gi\u00e0 avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:\u00a0<\/p><p>a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;<\/p><p>b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l&#8217;esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;<\/p><p>c) presentata l&#8217;istanza per l&#8217;acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.<\/p><p>Si introduce anche un nuovo comma 8-sexies. sempre all\u2019articolo 119 che riconosce la facolt\u00e0 di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1\u00b0 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.<\/p><p>L&#8217;opzione \u00e8 irrevocabile ed \u00e8 esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d&#8217;imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest\u2019ultima \u00e8 versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d\u2019imposta 2024.<\/p><p><strong>Affitti brevi \u2013 commi 78\/79<\/strong> In materia di locazioni per finalit\u00e0 turistiche, di locazioni brevi, di attivit\u00e0 turistico-ricettive, si interviene sulla disciplina del codice identificativo nazionale (CIN) stabilendo la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unit\u00e0 immobiliari concesse in locazione con l&#8217;Agenzia delle entrate.<\/p><h4><em><strong>Disposizioni relative ai contribuenti in generale<\/strong><\/em><\/h4><p>In merito alle novit\u00e0 che interessano la generalit\u00e0 dei contribuenti spicca la riduzione del cuneo fiscale attraverso la conferma delle 3 aliquote IRPEF gi\u00e0 in vigore nel 2024, nonch\u00e9 la possibilit\u00e0 di ridurre al 50% l\u2019inps per i primi tre anni di attivit\u00e0. Si segnalano anche altre modifiche che interessano le tax expenditures, tra cui la stretta sulle detrazioni per oneri e spese. Di seguito si riporta una sintesi di quelle pi\u00f9 importanti.<\/p><p><strong>Aliquote e scaglioni IRPEF \u2013 comma 2 lett.a)<\/strong> Come gi\u00e0 previsto nel 2024 si confermano le 3 aliquote IRPEF che, quindi, vanno a regime. <br \/>In particolare, dal periodo d\u2019imposta 2025, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:<\/p><p>a) fino a 28.000 euro: 23%;<\/p><p>b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;<\/p><p>c) oltre 50.000 euro: 43%.<\/p><p><strong>Detrazioni per oneri e spese \u2013 comma 10<\/strong> Si introducono, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall\u2019imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonch\u00e9 al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali \u00e8 prevista una detrazione dall\u2019imposta lorda, sia dal D.P.R. n. 917\/1986 sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando un importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per appositi coefficienti in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico. L\u2019importo base \u00e8 pari a:<\/p><p>a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente \u00e8 superiore a 75.000 euro;<\/p><p>b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente \u00e8 superiore a 100.000 euro.<\/p><p>l coefficiente da utilizzare \u00e8 pari a:<\/p><p>&#8211; 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;<br \/>&#8211; 0,70, se nel nucleo familiare \u00e8 presente un figlio a carico;<br \/>&#8211; 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;<\/p><p>&#8211; 1, se nel nucleo familiare sono presenti pi\u00f9 di due figli a carico, o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilit\u00e0 accertata ai sensi dell\u2019articolo 3 della legge n. 104\/1992.<\/p><p>Sono escluse dal computo dell\u2019ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell\u2019applicazione del limite di 75.000 euro:<\/p><p>a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell&#8217;articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR.<\/p><p>b) le somme detraibili investite nelle startup innovative (art. 29 e 29-bis D.L. n. 179\/2012);<\/p><p>c) le somme detraibili investite nelle PMI innovative (art. 4, c. 9 e 9-ter D.L. n. 3\/2015).<\/p><p>Ai fini del computo dell\u2019ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione \u00e8 ripartita in pi\u00f9 annualit\u00e0, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.<\/p><p>Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e precisamente:<\/p><p>&#8211; interessi passivi e relativi oneri accessori, nonch\u00e9 le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunit\u00e0 europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (art. 15, c. 1, lett. a) D.P.R. n. 917\/1986);<\/p><p>&#8211; interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonch\u00e9 le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunit\u00e0 europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l&#8217;acquisto dell&#8217;unit\u00e0 immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall&#8217;acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (art. 15, c. 1, lett. b) D.P.R. n. 917\/1986);<\/p><p>&#8211; interessi passivi e relativi oneri accessori, nonch\u00e9 delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunit\u00e0 europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell&#8217;unit\u00e0 immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15, c. 1-ter D.P.R. n. 917\/1986).<\/p><p>Sono inoltre escluse, ai fini del computo, le rate delle spese edilizie detraibili ai sensi dell\u2019articolo 16-bis D.P.R. n. 917\/1986 ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonch\u00e9 i premi di assicurazione detraibili (art. 15, c. 1, lett. f) e f-bis) D.P.R. n. 917\/1986), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.<\/p><p><strong>Detrazioni per familiari a carico \u2013 comma 11<\/strong> La detrazione per figli a carico viene riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonch\u00e9 i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di et\u00e0 pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonch\u00e9 per ciascun figlio di et\u00e0 pari o superiore a 30 anni con disabilit\u00e0 accertata. La norma, in vigore fino al 31 dicembre 2024, prevedeva che la detrazione spettava per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di et\u00e0 pari o superiore a 21 anni.<\/p><p>Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli.<\/p><p>Fino al 2024, ne beneficiava ogni altra persona indicata nell\u2019articolo 433 del codice civile che conviveva con il contribuente o percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, anche quando per i medesimi non spettava la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1, dell\u2019articolo 12 del D.P.R. n. 917\/1986.<\/p><p>Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell\u2019Unione europea o di uno Stato aderente all\u2019accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all\u2019estero.<\/p><p><strong>Detrazione per spese di istruzione \u2013 comma 13<\/strong> Si eleva la spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell\u2019imposta sui redditi da 800 euro a 1.000 euro per la frequenza di scuole dell\u2019infanzia, del primo ciclo d\u2019istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.<\/p><p><strong>Tracciabilit\u00e0 spese ai fini fiscali \u2013 commi 81\/83<\/strong> Con effetto dal periodo d\u2019imposta successivo al 31 dicembre 2024, se effettuate con metodi tracciabili, cio\u00e8 con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari):<\/p><p>&#8211; non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) (art. 51, c. 5 D.P.R. n. 917\/1986);<\/p><p>&#8211; sono deducibili da reddito di lavoro autonomo le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea addebitate analiticamente al committente, nonch\u00e9 i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi;<\/p><p>&#8211; sono deducibili dal reddito d\u2019impresa, nei limiti previsti, le spese di vitto e alloggio, nonch\u00e9 i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 95, c. 3-bis D.P.R. n. 917\/1986);<\/p><p>&#8211; sono deducibili dal reddito d\u2019impresa le spese di rappresentanza (art. 108, c. 2 D.P.R. n. 917\/1986).<\/p><p>Le medesime regole valgono anche ai fini IRAP.<\/p><p><strong>Riduzione Inps per nuova attivit\u00e0 \u2013 comma 186<\/strong> Importante novit\u00e0 riguarda le nuove attivit\u00e0 di artigiani e commercianti, poich\u00e9 viene previsto che I lavoratori che nell&#8217;anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attivit\u00e0 commerciali, possono chiedere una riduzione contributiva al 50 per cento. La riduzione pu\u00f2 essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva \u00e8 attribuita per trentasei mesi senza soluzione di continuit\u00e0 di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell&#8217;attivit\u00e0 di impresa o di primo ingresso nella societ\u00e0 avvenuti nel periodo compreso tra il 1\u00b0 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed \u00e8 alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.<\/p><p><strong>Detrazione spese per cani guida \u2013 commi 229\/230<\/strong> Passa da 1.000 euro a 1.100 euro la misura forfetaria di detrazione IRPEF, della spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (art. 15, comma 1-quater D.P.R. n. 917\/1986).<\/p><p><strong>IVA su prestazioni di formazione rese a soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro \u2013 commi 38\/44<\/strong> Prevista l\u2019imponibilit\u00e0, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro. Stante l\u2019incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima dell\u2019entrata in vigore di tale disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e non si fa luogo a rimborsi d&#8217;imposta. Con riguardo alle liti pendenti in materia, in ogni stato e grado di giudizio, su istanza di parte, si riconosce la possibilit\u00e0 di definire le stesse mediante il versamento della maggiore IVA accertata (senza pagamento di interessi e sanzioni).<\/p><p><strong>Pagamenti elettronici \u2013 commi 66\/67 74\/77<\/strong> Nei casi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l\u2019accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell\u2019ordine medesimo. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.<\/p><p>Si introducono, con effetto dal 1\u00b0 gennaio 2026, norme volte a favorire una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico (anche attraverso l\u2019applicazione di una conseguente disciplina sanzionatoria in caso di non corretto adempimento delle nuove disposizioni). In particolare, a livello sanzionatorio, si modifica l\u2019articolo 11 del D.Lgs. n. 471\/1997, in materia di violazioni di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.<\/p><p>Il comma 2-quinquies del richiamato articolo 11 stabilisce che per l&#8217;omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.<\/p><p>La novit\u00e0 normativa quindi:<\/p><p>&#8211; estende l\u2019applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all\u2019art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127\/2015.<\/p><p>&#8211; modifica il comma 5 del medesimo articolo 11, stabilendo che la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l&#8217;omessa installazione degli apparecchi per l&#8217;emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonch\u00e9 i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.<\/p><p>Viene anche modificato l\u2019art. 12 del D.Lgs. n. 471\/1997, relativo alle sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto. <br \/>In particolare:<\/p><p>&#8211; si estende al sopra descritto comma 3 dell\u2019articolo 2 del D.Lgs. n. 127\/2015 la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione dell&#8217;obbligo di emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;<\/p><p>&#8211; si dispone che le sanzioni previste dal comma 3 dell\u2019articolo 12 si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all\u2019articolo 2, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 127\/2015 allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonch\u00e9 i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.<\/p><p><strong>Esenzione imposte territori terremotati \u2013 commi 663\/666 679\/680<\/strong> Vengono prorogate le norme disciplinanti le esenzioni in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni siti nel cratere sismico 2016\/2017 (con riferimento agli eventi sismici verificatosi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) dalle imposte di bollo e di registro, nonch\u00e9 dall\u2019IRPEF, dall\u2019IRES, dall\u2019IMU e dalla TASI. Inoltre, viene disposta l\u2019esenzione, per l\u2019anno 2025, in favore delle attivit\u00e0 con sede legale od operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi tra il 2016 e il 2017 nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonch\u00e9 dal canone di concessione per l\u2019occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.<\/p><p>Prevista anche l\u2019esenzione dall\u2019IMU fino al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino all\u2019intervenuta ricostruzione o agibilit\u00e0, per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel2022 e nel 2023.<\/p><p><div class='w3eden'><!-- WPDM Link Template: Default Template -->\n\n<div class=\"link-template-default card mb-2\">\n    <div class=\"card-body\">\n        <div class=\"media\">\n            <div class=\"mr-3 img-48\"><img decoding=\"async\" class=\"wpdm_icon\" alt=\"Icona\" src=\"https:\/\/sindart.it\/wp-content\/plugins\/download-manager\/assets\/file-type-icons\/pdf.svg\" \/><\/div>\n            <div class=\"media-body\">\n                <h3 class=\"package-title\"><a href='https:\/\/sindart.it\/?wpdmpro=legge-di-bilancio-2025_le-principali-novita-fiscali'>LEGGE DI BILANCIO 2025_le principali novit\u00e0 fiscali<\/a><\/h3>\n                <div class=\"text-muted text-small\"><i class=\"fas fa-copy\"><\/i> 1 file <i class=\"fas fa-hdd ml-3\"><\/i> 267.54 KB<\/div>\n            <\/div>\n            <div class=\"ml-3\">\n                <a class='wpdm-download-link download-on-click btn btn-primary ' rel='nofollow' href='#' data-downloadurl=\"https:\/\/sindart.it\/?wpdmpro=legge-di-bilancio-2025_le-principali-novita-fiscali&#038;wpdmdl=4144&#038;refresh=69f35cf1d2e231777556721\">Download<\/a>\n            <\/div>\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n<\/div><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-765d480b elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"765d480b\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-24d5a7a5\" data-id=\"24d5a7a5\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-47be9cb elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"47be9cb\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-38e286c0 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"38e286c0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Ultime News<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6549b86f elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"6549b86f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3130aa5a elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"3130aa5a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CIRCOLARE N\u00b0 01\/2025 &#8211; Roma 15 gennaio 2025 Legge di Bilancio 2025 \u2013 le principali novit\u00e0 fiscali La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata in GU n. 305 del 31\/12\/2024 S.O. n. 43) contiene alcune importanti novit\u00e0 in materia fiscale. 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