STATUTO

Titolo I – Costituzione – Sede – Durata – Scopi

Art.1

Ai sensi degli artt.36 e ss. del c.c., È costituita L’Associazione denominata “SINDACATO ARTIGIANI”, siglabile “CASARTIGIANI”.

Essa ha sede legale in Torino Via Gian Domenico Cassini n. 44.

La durata dell’Associazione è illimitata ed è L’Assemblea Generale degli Associati che ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste nel presente Statuto.

Art.2

L’Associazione non ha fini di lucro, non può avere vincoli con Partiti Politici e costituisce il sistema di rappresentanza delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Regione Piemonte, che si riconoscono – in particolare nei settori dell’artigianato, ma anche più in generale in quelli dei servizi alle imprese ed alle persone in senso ampio – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti.

L’Associazione, in particolare, ha le finalità istituzionali di:

  • favorire le iniziative tendenti a promuovere ed incrementare l’Artigianato nonché le altre attività di servizio alle imprese ed alla persona intese in senso ampio nella Provincia di Torino;
  • rappresentare e tutelare i diritti ed i legittimi interessi degli operatori rappresentati e quelli specifici degli imprenditori di tali settori nei rapporti con le Istituzioni e le Amministrazioni Pubbliche, con le componenti politiche e sociali, con le Organizzazioni economiche e sindacali, in collegamento con la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani e le sue Federazioni Nazionali di Categoria;
  • favorire, nell’interesse generale degli associati e/o di loro categorie, la costituzione di Enti (Cooperative, Consorzi, Associazioni di imprese, ecc.) di categoria o territoriali per gli acquisti, le vendite, la gestione di servizi comuni e la promozione degli associati e/o di loro categorie, anche attraverso forme pubblicitarie e propagandistiche;
  • disciplinare e coordinare l’attività sindacale delle categorie promuovendo tra di loro la solidarietà e la collaborazione;
  • assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi di lavoro ed accordi per la regolamentazione dei rapporti economici che implichino interessi collettivi nella sfera di competenza;
  • fornire consulenza ed assistenza legale, fiscale, tributaria, tecnica, economica, ecc. agli associati, approntando idonei servizi, nel rispetto delle normative che regolano l’attività delle libere professioni;
  • favorire iniziative mutualistiche, assicurative ed assistenziali a vantaggio degli associati e degli operatori delle categorie rappresentate;
  • collaborare con le Autorità, con Enti ed Associazioni, sia locali che regionali o nazionali, al fine di tutelare gli interessi degli associati e/o di loro categorie e quelli generali del consumatore;
  • designare e nominare propri rappresentanti o delegati in Enti, Organismi e Consessi, in cui la rappresentanza sia richiesta od ammessa, nell’interesse delle categorie; promuovere la qualificazione e la professionalità degli Associati per una razionale gestione delle imprese.

L’Associazione può compiere inoltre tutti quegli atti e quelle operazioni, anche di carattere immobiliare o finanziario, partecipare ad altri enti ed associazioni, chiedere ed ottenere fideiussioni, accendere mutui anche ipotecari e svolgere comunque tulle le operazioni che possano ritenersi convenienti e che in qualsiasi modo siano ritenute utili ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

L’Associazione aderisce alla “Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani” di livello nazionale, denominata in breve “CASARTIGIANI”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio regionale.

L’Associazione potrà altresì instaurare anche a livello provinciale rapporti di collaborazione organica con altre Associazioni di rappresentanza imprenditoriale, aventi finalità analoghe, al fine di meglio tutelare i settori rappresentati e le imprese associate.

Titolo II – Associati e Contributi

Art.3

Possono far parte dell’Associazione:

  • in qualità di socio effettivo, le imprese individuali, le società ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Regione Piemonte, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori dell’Artigianato, del commercio, dell’industria e in quelli dei servizi alle imprese ed alle persone intese in senso ampio;
  • in qualità di socio aggregato, anche gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio provinciale.

Nei rapporti associativi, le imprese individuali sono rappresentate dal titolare e/o dal preposto alla gestione munito dei necessari poteri; le società sono rappresentate da un legale rappresentante o da un procuratore speciale singolarmente munito dei necessari poteri.

Gli associati sono inquadrati all’atto dell’adesione in Sindacati di categoria istituiti dal Consiglio Direttivo.

Art.4

L’adesione all’Associazione ha una durata annuale con decorrenza convenzionale dal 1° gennaio dell’anno di iscrizione; essa si rinnova successivamente tacitamente di anno in anno salvo recesso da comunicarsi almeno novanta giorni prima della scadenza del periodo in corso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica indirizzata al Presidente.

La domanda sottoscritta dall’imprenditore individuale o dal legale rappresentante della società, si intende accettata qualora entro due mesi l’interessato non riceva comunicazione scritta Che essa è stata respinta con decisione del Consiglio Direttivo. Tale comunicazione è inappellabile.

I diritti e gli obblighi associativi decorrono dalla domanda di adesione e cessano convenzionalmente con il 31 dicembre dell’anno in cui viene meno la qualità di associato.

La qualità di associato non è trasmissibile ad alcun titolo e l’associato che abbia cessato di appartenere all’Associazione non può ripetere i contributi versati, ne ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

La qualità di associato viene meno oltre che per recesso per le quali valgono le indicazioni contenute nel 1° comma del presente articolo, per la perdita dei requisiti di ammissione previsti dal presente Statuto e per esclusione.

II recesso deve essere comunicato all’Associazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ed anche in tal caso, l‘associato è tenuto al pagamento dell’intero contributo per l’anno in cui tale comunicazione perviene all’Associazione.

L’esclusione può essere decisa per:

  • morosità verso L’Associazione protrattasi per quattro mesi dopo formale diffida;
  • per condotta contraria agli interessi ed agli scopi dell’Associazione;
  • per indegnità morale.

È fatto salvo iI diritto dell’Associazione di richiedere iI pagamento dei contributi associativi insoluti a termine di legge e di statuto per grave inosservanza delle norme statutarie e delle delibere degli Organi dell’Associazione.

Sull’ammissione e sull’esclusione degli associati è competente a decidere iI Consiglio Direttivo con provvedimento inappellabile.

Art.5

La domanda di adesione, se accolta, impegna l’associato a tutti gli effetti di legge e statutari, nonché al versamento dei contributi associativi per l’anno in corso. L’esercizio dei diritti associativi e di quelli inerenti alle cariche ricoperte spetta agli associati regolarmente iscritti soltanto se in regola con il versamento dei contributi associativi ordinari e straordinari.

GIi associati sono tenuti ad osservare tutte le deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione e tutte le disposizioni da questi emanate, nonché a fornire all’Associazione gli elementi, notizie e dati richiesti per il raggiungimento degli scopi associativi.

Art.6

L’associato è tenuto al versamento:

  • del contributo ordinario annuo, quale stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, da versarsi entro il mese di aprile, in rapporto alle esigenze finanziarie dell’Associazione;
  • di eventuali contributi straordinari e di eventuali contributi fissati annualmente dall’Organizzazione Nazionale cui aderisce l’Associazione.

Contro l’associato moroso l’Associazione può procedere giudizialmente per iI recupero dei contributi dovuti, decorsi giorni trenta dalla scadenza del termine di eventuali contributi integrativi annuali stabiliti dai rispettivi organismi sindacali di categoria.

Titolo III – Organizzazione Interna

Art.7

Tenuto conto delle singole attività esercitate, gli associati possono essere inquadrati nel rispettivo Sindacato (talora denominato anche Associazione) di categoria.

In caso di pluralità di attività l’assegnazione verrà attuata in base al ramo di attività prevalente indicata dall’interessato: a tale Sindacato di Categoria l’associato parteciperà in qualità di associato primario con tutti i diritti attivi e passivi.

L’associato può richiedere la partecipazione, quale associato secondario, ad altri Sindacati di Categoria riflettenti attività secondarie della sua azienda a solo titolo informativo e consultivo per la quale non consegue titolo di eleggibilità ed oneri sociali. Quando insorgano modifiche o divergenze sull’assegnazione di associato primario, ogni decisione in proposito spetta aI Consiglio Direttivo dell’Associazione.

La formazione di un Sindacato di Categoria deve essere richiesta, ordinariamente, da almeno 15 associati aI Consiglio Direttivo che ne delibera la costituzione in base all’opportunità tenuti presenti gli scopi dell’Associazione.

Non è ammessa la costituzione di più sindacati per una stessa categoria.

In Casi particolari, il Consiglio Direttivo potrà deliberare la formazione di un Sindacato di Categoria su richiesta di meno di quindici associati, avendo presente specifiche opportunità sotto il profilo economico rappresentativo.

Ogni Sindacato di categoria potrà essere regolato da un proprio regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo non in contrasto con iI presente Statuto.

Ogni Sindacato di categoria elegge un Consiglio Direttivo la cui composizione e stabilita nel relativo regolamento.

II regolamento dovrà altresì prevedere le modalità organizzative interne ed i poteri dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

I Consigli Direttivi dei Sindacati di Categoria dovranno riunirsi almeno due volte all’anno e le assemblee almeno una volta all’anno.

Ogni Sindacato di Categoria ha la propria sede presso l’Associazione, la quale matte a disposizione personale, servizi e locali per quanto è necessario allo svolgimento delle attività. Eventuali deroghe dovranno essere approvate e consentite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Che dovrà altresì approvare i regolamenti interni di ciascun Sindacato di categoria.

Ciascun Sindacato di categoria dovrà trasmettere atti politicamente rilevanti e le relative delibere al Presidente dell’Associazione.

Titolo IV – Organi dell’Associazione

Art.8

Sono Organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea Generale degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Revisore legale (eventuale).

Art.9

L’Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti gli associati ed è
presieduta dal Presidente dell’Associazione.

È convocata dal Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo degli associati una volta l’anno.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente con avviso contenente la data, l’ora, il luogo e gli argomenti da trattare, mediante lettera raccomandata o posta elettronica spedite agli associati almeno sei giorni prima della data fissata per l’adunanza. Altresì, la convocazione deve essere affissa presso la sede e può essere pubblicata sull’organo di stampa dell’Associazione nello stesso termine sopra indicato.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. È fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 23, per il caso di scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea non può riunirsi, in seconda convocazione, nello stesso giorno della prima convocazione. La partecipazione alle riunioni dell’Assemblea può avvenire anche con sistemi di telecomunicazione (audio-video conferenza).

GIi Associati possono farsi rappresentare solo da associati: ogni associato non potrà avere più di tre deleghe.

L’assemblea:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni del presente statuto e lo scioglimento dell’associazione;
  • approva l’eventuale regolamento interno;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto aIIa sua competenza.

Art.10

II Consiglio Direttivo è composto da 3, 5 o 7 membri, eletti tra i gli associati.

I suoi componenti durano in carica 5 esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Se non vi ha già provveduto l’Assemblea in sede di nomina, il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente ed un Vice-presidente. Elegge altresì un Segretario ed un Tesoriere, cariche anche cumulabili nello stesso soggetto.

II Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni quattro mesi e quante altre volte sia ritenuto opportuno dal Presidente o ne sia avanzata richiesta a maggioranza dei suoi componenti.

I membri del Consiglio Direttivo non possono farsi rappresentare. Essi decadono automaticamente dall’incarico con la perdita della loro qualità di soci dell’Associazione.

In tal caso l’Assemblea provvede a coprire i posti resisi vacanti mediante nuove elezioni.

II Consiglio Direttivo e convocato con avviso contenente la data, l’ora, il luogo e gli argomenti da trattare deve essere inviato via email almeno 6 giorni prima della data fissata e potrà anche essere affisso nei locali dell’Associazione.

Sono comunque valide le riunioni del Consiglio ove partecipino tutti i Consiglieri e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

II Consiglio Direttivo è validamente riunito con la metà più uno dei suoi componenti; delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche con sistemi di telecomunicazione (audio-video conferenza).

Art.11

II Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di gestione ed amministrazione dell’Associazione. In particolare iI Consiglio:

  • elabora ed attua gli indirizzi generali dati dall’Assemblea;
  • predispone e cura l’esecuzione;
  • decide sulle domande di ammissione e su quant’altro previsto all’art. 4 del presente Statuto, relativamente agli associati;
  • impartisce gli indirizzi politici per la redazione delle relazioni economico-finanziarie e per l’impostazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
  • decide l’ammontare dei contributi sociali ordinari e straordinari e le modalità del loro pagamento;
  • nomina al suo interno su proposta del Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, un Consigliere con iI compito di proporre indirizzi per la gestione del patrimonio associativo, di controllare la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, di sovrintendere alla stesura dei bilanci preventivi e consuntivi;
  • nomina, qualora necessario, su proposta del Presidente, iI Direttore di cui al successivo articolo 18;
  • delibera la nomina o la revoca di procuratori per singoli atti o per categorie di atti;
  • istituisce commissioni consultive e comitati tecnici di coordinamento;
  • predispone i regolamenti e lo scioglimento degli Organismi previsti all’art. 7 del presente Statuto;
  • assume provvedimenti nel caso di carenze di funzionamento degli Organismi di cui agli art. 7;
  • nomina i rappresentanti dell’Associazione in seno a Commissioni, Consessi o Enti esterni e/o interni.

II Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni aI Presidente che è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni assunte.

Art.12

II Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Nell’ambito del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo il Presidente può delegare la propria firma a terzi.

II Presidente in particolare:

  • può esercitare, in caso di necessità ed urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo per la ratifica aI Consiglio stesso nella prima riunione successiva;
  • convoca e presiede l’Assemblea Generale degli Associati ed iI Consiglio Direttivo;
  • vigila ed interviene nel funzionamento dei Sindacati di Categoria e delle Associazioni locali e deve essere tenuto aI corrente delle loro decisioni ed anche delle loro impostazioni programmatiche nonché delle problematiche attuali o potenziali. Qualora tali decisioni o impostazioni risultassero di grave pregiudizio all’interesse generale dell’Associazione egli può esercitare iI diritto di veto e rinviare gli atti al Consiglio Direttivo.

Art.13

Il Presidente, su conforme parere del Consiglio Direttivo, può convocare gli Organi di base degli Organismi di cui all’art. 7 del presente Statuto, qualora nella loro attività si sia determinata una delle seguenti situazioni:

  • gravi violazioni delle norme statutarie o regolamentari;
  • grave ritardo nel rinnovo degli Organi associativi;
  • vizi che comportino la nullità della elezione degli Organi associativi;
  • contrasto grave ed insanabile tra gli Organi associativi;
  • dimissioni presentate da oltre metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art.14

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina un Commissario di uno degli Organismi di cui all’art. 7 del presente Statuto nei seguenti Casi:

  • quando ne è fatta richiesta motivata da un organo deliberante dell’organismo stesso, anche in assenza di una specifica norma in tal senso nello Statuto o regolamento dell’Organismo interessato;
  • quando sono disattese le deliberazioni dell’Organo di base nell’ipotesi di cui al precedente art. 15 e perdura la situazione o la carenza che ne ha determinato la convocazione.
  • Il Presidente su conforme parere del Consiglio Direttivo può nominare il Commissario di un Organismo di cui all’art. 7 del presente Statuto:
  • quando la rappresentatività dell’organismo stesso non raggiunge il 20% delle imprese che rientrano nella propria sfera di competenza organizzativa;
  • quando negli organi direttivi dell’Organismo si determina un contrasto che provoca gravi carenze di funzionalità e di tutela degli interessi rappresentati.

Il Commissario ha tutti i poteri degli Organi statutari o regolamentari dell’organismo interessato e deve convocare l’Organo di base per il rinnovo degli Organi Direttivi entro 6 mesi dalla sua nomina.

Tale termine può essere prorogato per ulteriori 6 mesi, con eventuale sostituzione del Commissario qualora permangano le condizioni che hanno determinato il commissariamento; nei casi più gravi può richiedere al Consiglio Direttivo lo scioglimento di tale Organismo.

Art.15

L’Associazione può nominare un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro.

Art.16

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono gratuite, riservate esclusivamente agli associati. Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata.

Art.17

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, potrà costituire, qualora ne ravvisi l’opportunità, delle commissioni di coordinamento per lo studio e la trattazione di particolari problemi di importanza generale.

A tali commissioni potranno partecipare eventuali esperti scelti anche al di fuori degli associati di CASARTIGIANI.

Le risultanze dei lavori di tali Commissioni dovranno essere riferite al Consiglio Direttivo per le decisioni in merito.

Art.18

Se nominato, il Direttore coadiuva e assiste gli Organi nell’espletamento dei loro compiti, esprime pareri nelle riunioni degli Organi associativi; e capo del personale e sovrintende agli uffici curando il loro regolare funzionamento; propone altresì i provvedimenti necessari in materia di ordinamento e di riassetto della struttura organizzativa interna.

Titolo V – Patrimonio – Esercizio – Bilancio

Art.19

II patrimonio dell’Associazione e costituito:

  • dai beni mobili ed immobili, che a qualsiasi titolo divengano di proprietà dell’Associazione;
  • dalle somme acquisite al patrimonio o accantonate per qualsiasi titolo.

II patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato solo per lo svolgimento dell’attività associativa.

Art.20

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dai contributi annuali a carico degli associati;
  • dagli interessi e vendite patrimoniali;
  • dai proventi derivanti da partecipazioni in società, Enti ed altre Organizzazioni;
  • da proventi vari, liberalità o somme riscosse a qualsiasi titolo;
  • da ricavi relativi alla fornitura di servizi.

Art.21

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre.

Art.22

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Contestualmente, deve essere predisposto un bilancio preventivo per l’anno in corso.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Assemblea delibera sulla destinazione dell’avanzo e sulla copertura delle perdite, ove non deliberato dal Consiglio Direttivo.

Titolo VI – Scioglimento e Liquidazione

Art.23

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Generale degli Associati con il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto, in prima convocazione, e senza limiti in seconda convocazione. In caso di liquidazione l’Assemblea Generale degli Associati nominerà uno o più liquidatori scelti anche non associati e ne determinerà i poteri.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il suo eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Titolo VII – Disposizioni Finali

Art.24

il presente Statuto potrà essere completato da apposito regolamento interno che deve essere approvato dall’Assemblea su predisposizione del Consiglio Direttivo.

Art.25

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.