Nuovi Adempimenti Certificazione Verde Covid19 – Settore Privato

Oggetto: Nuovi adempimenti per la verifica del possesso della certificazione verde Covid – 19 nei luoghi di lavoro del settore privato.

A seguito dell’entrata in vigore il decreto legge n. 127/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19, di seguito le specifiche

1.     I datori di lavoro privati devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del decreto;

2.    Nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass).

3.    La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Va ricordato, infatti, che i controlli devono essere svolti sia nei confronti dei propri dipendenti che di altri addetti che accedono al luogo di lavoro, quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l’amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, ecc., devono essere in possesso della certificazione verde;

4.    Nell’ambito dei propri obblighi e delle proprie funzioni, il datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovrà definire (per iscritto) le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori.

Pur potendo procedere anche con controlli a campione, consigliamo di fare una verifica del possesso del Certificato Verde, a tutta la popolazione lavorativa all’ingresso dell’attività lavorativa. A tal fine si potrà procedere sia con l’acquisizione del certificato in forma cartacea e sia utilizzando l’app da scaricare:

Per android su: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US

Per IOS su:  https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117

Il soggetto dedicato a svolgere i controlli, potrà essere sia il datore di lavoro stesso o un suo delegato. È consigliabile, al fine di evitare sanzioni, di redigere un registro delle verifiche effettuate, firmato dal soggetto incaricato del controllo;

5.    I lavoratori che non sono in possesso della certificazione verde o sono privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;

6. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

7. È pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata;

8.     L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva;

9.     Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva;

10. Le sanzioni possono essere accertate da tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto

Si fa presente che è vietato raccogliere o lasciare in azienda copia del green pass/QRCODE.

Si consiglia, altresì di inviare a tutti i dipendenti una comunicazione per informare circa l’obbligo, a decorrere dal 15 ottobre 2021, di accedere nei luoghi di lavoro esclusivamente se in possesso del Green Pass.

Inoltre, a prescindere dalle disposizioni normative ora introdotte, è ancora in vigore il Protocollo Nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del 6 aprile 2021, che implica l’eventuale sospensione dell’attività d’impresa per chi non abbia redatto e adottato adeguato Protocollo Covid.

Ai fini degli adempimenti relativi a questo decreto, è necessario provvedere all’implementazione della documentazione, per cui il Datore di lavoro dovrà:

1.     Redigere apposita procedura

2.     Redigere e consegnare ai lavoratori l’apposita informativa

3.     Procedere alla nomina formale dell’incaricato alle verifiche

4.     Redigere registro giornaliero delle verifiche

Il tutto va tenuto a disposizione degli eventuali controlli.