Nuove Misure per Fronteggiare l’Emergenza COVID-19

  • CIRCOLARE N. 07/22 – ROMA, 10/01/2022

Oggetto: DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 _ Nuove misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19

Roma 10 gennaio 2022 _ Vi segnaliamo che nella Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 (all.1) che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Il provvedimento è entrato in vigore il giorno 8 gennaio u.s.

Obbligo di vaccinazione

Il decreto prevede che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione. L’obbligo _ in vigore dal giorno 8 gennaio u.s._ sussiste fino al 15 giugno 2022.

Sanzioni pecuniarie

Il decreto prevede che, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi: a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute; c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro

Il decreto prevede, per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. L’obbligo vaccinale è esteso, senza limiti d’età, al personale universitario così equiparato a quello scolastico. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di tale prescrizione per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi sono effettuate con le modalità indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021 e già in uso presso le aziende. I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazioni o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui sopra, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Il Decreto ribadisce il divieto di accesso nei luoghi di lavoro per quei lavoratori che non esibiscano adeguata certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione.

Impiego dei certificati vaccinali e di guarigione

Fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di vaccinazione e guarigione: a) servizi alla persona (a partire dal 20 gennaio 2022); b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in oggetto (a partire dal 1° febbraio 2022); c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. 

Scuola

In ambito scolastico il decreto stabilisce delle nuove regole per la gestione dei casi di positività. Nello specifico: 1) nella scuola dell’infanzia, in presenza di un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni; 2) nella scuola primaria (Scuola elementare): – con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5); – in presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni; 3) nella scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc): – fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2; – con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe; – con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Stante il quadro normativo sopra esposto vi segnaliamo che nel sito istituzionale del Governo è stata pubblicata la tabella _ aggiornata al 09/01/2022 _ delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato” (all.2) Al medesimo indirizzo è possibile, inoltre, consultare le FAQ sull’utilizzo della mascherina e sulle nuove norme per la quarantena, valide su tutto il territorio nazionale. Si precisa che questa sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche

ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti. In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, ricordiamo infine che da lunedì 10 gennaio si applicano le misure previste: 

  • per la zona bianca a Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria;
  • per la zona gialla ad Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.