Decreto Sostegni ter – il testo in Gazzetta Ufficiale

  • CIRCOLARE N. 17/22 – ROMA, 28/01/2022

Oggetto: Decreto Sostegni ter _ il testo in Gazzetta Ufficiale

Roma 28 gennaio 2022 _ Vi informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Il provvedimento si compone di 33 articoli ed è suddiviso in 5 Titoli:

  • Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia in relazione all’emergenza Covid-19;
  • Titolo II – Regioni ed enti territoriali;
  • Titolo III – Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica;
  • Titolo IV – Altre misure urgenti;
  • Titolo V – Disposizioni finali e finanziarie.

Di seguito le principali misure contenute nel Decreto

Misure per le attività chiuse

L’art. 1 prevede un doppio intervento a favore delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati chiusi per decreto fino a fine gennaio.

In particolare, il comma 1 stanzia 20 milioni di euro a favore delle attività chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto) in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021.

Al comma 2, invece, si prevede – per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 – la sospensione dei versamenti:

– delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;

– relativi all’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Misure per il commercio al dettaglio

Anche il settore del commercio è destinatario di specifiche agevolazioni.

In primo luogo, l’art. 2 riconosce un contributo a fondo perduto a favore delle imprese di commercio al dettaglio di cui ai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Il contributo spetta esclusivamente alle imprese con un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro, che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:

– 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;

– 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;

– 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, le imprese dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, nei termini e secondo le modalità che saranno definiti da un provvedimento dello stesso Ministero.

Nel caso in cui le risorse stanziate, pari a 200 milioni di euro, non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base dei fondi disponibili e del numero di domande ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Bonus rimanenze di magazzino

L’altra misura a favore delle imprese commerciali è prevista al comma 3 dell’art. 3.
La disposizione, in particolare, estende – limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 – il credito d’imposta rimanenze di magazzino, di cui all’art. 48-bis D.L. n. 34/2020, alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici 47.51, 47.71, 47.72 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Sostegno alle attività economiche particolarmente colpite

All’art. 3 si prevede invece misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica.

In particolare, con il comma 1 vengono resi disponibili 20 milioni di euro, per l’anno 2022, in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Al comma 2, invece, vengono stanziati 40 milioni di euro da destinare alle imprese che svolgono attività identificate dai codici 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 della classificazione delle attività economiche ATECO, che, nell’anno 2021, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al fatturato del 2019.

Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Misure per il turismo

Il decreto contiene anche un corposo pacchetto di misure a favore del settore turistico.

In particolare, il comma 1 dell’art. 4 incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo unico nazionale del turismo di cui all’art. 1, comma 366, della legge n. 234/2021.

Con il successivo comma 2 si estende poi l’esonero contributivo di cui all’art. 7 del D.L. 104/2020 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022. L’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, non superiore ai 3 mesi.

In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.

Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo

L’art. 5 invece ripropone il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020.

Il bonus spetta – in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 – alle imprese del settore turistico che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento dell’anno 2022 (gennaio-febbraio-marzo) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del 2019.

La fruizione del bonus è subordinata alla presentazione di apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.

Bonus termale

Con l’art. 6 si estende il periodo di validità del bonus termale.
In particolare, per effetto dalla proroga, i buoni, non utilizzati entro la data dell’8 gennaio 2022 possono essere fruiti entro il 31 marzo 2022.

Ammortizzatori sociali agevolati

L’art. 7, invece, prevede l’esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all’art. 5 (per la CIGO e per la CIGS) e all’art. 29, comma 8 (per il Fondo di integrazione salariale), del D.lgs. n. 148/2015, a favore ai datori di lavoro dei seguenti settori, che sospendono o riducono l’attività ricorrendo agli ammortizzatori sociali:

Turismo

  • Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20)
  • Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)

Ristorazione

  • Ristorazione – Ristorazione su treni e navi (codi ATECO 56.10.5)
  • Catering per eventi, banqueting (codici ATECO 56.21.0)
  • Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ATECO 56.29)
  • Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ATECO 56.30)
  • Ristorazione con somministrazione (56.10.1)
  • Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ATECO 93.21)
  • Stabilimenti termali (codici ATECO 96.04.20)

Attività ricreative

  • Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ATECO 93.29.1)
  • Sale giochi e biliardi (codici ATECO 93.29.3)
  • Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ATECO 93.29.9)

Altre attività

  • Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09)
  • Gestione di stazioni per autobus (codici ATECO 52.21.30)
  • Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ATECO 49.39.01)
  • Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ATECO 52.21.90)
  • Musei (codici ATECO 91.02 e 91.03)
  • Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codici ateco 52.22.09)
  • Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)
  • Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
  • Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)
  • Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)

Settore cultura

Per il settore culturale, all’art. 8:

– si prevede il rifinanziamento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all’articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020, per 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale (comma 1);

– si incrementa di 30 milioni di euro, per l’anno 2022, la disponibilità del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del D.L. 34/2020 (comma 2).

Viene inoltre prorogato fino al 30 giugno 2022 l’esonero dal versamento del canone patrimoniale unico per gli esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi (comma 3).

Bonus investimenti 4.0

L’art. 10 – intervenendo sull’articolo 1, comma 1057 -bis, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), inserito dalla lettera b) del comma 44 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) – modifica la disciplina del bonus investimenti beni materiali 4.0, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

In particolare, la disposizione prevede che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, decreto ministeriale, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Contenimento dei costi dell’energia elettrica

Il Titolo III è interamente dedicato alle misure volte contenere il caro energia.
In particolare, l’art. 14 prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

All’art. 15, invece, è istituito un credito d’imposta del 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022 a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il credito d’imposta:

– è utilizzabile, esclusivamente in compensazione;

– non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;

è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

All’art. 16, invece, si prevede che, dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, sia applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.

In base a tale meccanismo, i soggetti responsabili di tali impianti dovranno versare al GSE la differenza tra il prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31 dicembre 2020 e il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica.

Sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia

I commi 3 e 4 dell’art. 22 invece prorogano fino al 31 dicembre 2022 la sospensione dei mutui nei comuni del cratere sismico del Centro Italia. La sospensione vale sia per le attività economiche e produttive sia per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

Novità in materia di ammortizzatori sociali

L’art. 23 apporta diverse modifiche al D.lgs. n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare:

– viene soppresso l’ultimo periodo del comma 1 -bis dell’articolo 5, che prevedeva la cessione di efficacia dell’esonero dalla contribuzione addizionale dovuta per la domanda di integrazione salariale, di cui all’art. 5, comma 1, del medesimo D. Lgs. 148/2015, dalle imprese che fabbricano elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022;

– all’art. 7, comma 5-bis, al primo periodo, le parole «o per il saldo» sono soppresse, la parola «inizia» è sostituita dalle seguenti: «è collocato» e le parole «dall’adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione». A seguito della novella, in caso di pagamento diretto delle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

– all’art. 8, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «a tempo determinato», sono inserite le seguenti: «pari o». A seguito della novella, quindi, il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro;

viene abrogato il comma 5 dell’art. 22-ter, che prevedeva che, per l’anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’articolo 22-bis poteva essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà;

– all’art. 29, comma 3 -bis, viene soppressa la parola «ordinarie». A seguito della novella, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali, è riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate:

a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;

b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile;

– all’art. 30, comma 1 -bis, primo periodo, dopo le parole «assegno di integrazione salariale di importo» è inserita la seguente: «almeno». A seguito della novella, quindi, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di solidarietà bilaterali assicurano, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai predetti trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dalle varie norme relative ai suddetti due istituti.

Aiuti di Stato

L’art. 27, comma 1, modifica l’art. 54 del D.L. n. 34/2020, che prevede che le Regioni, le Province autonome – anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome -, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo di aiuti di Stato (Temporary Framework).

In particolare, con la modifica si recepisce i nuovi massimali fissati dalla Commissione europea con la sesta modifica del Temporary Framework, pubblicata dalla Commissione Europea il 18 novembre 2021.

Si ricorda che a seguito della pubblicazione della sesta modifica, il limite per gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1) viene aumentato da 1,8 a 2,3 milioni di euro. Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura il limite è stato portato a 345.000 euro e per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli a 290.000 euro.

È stato inoltre elevato da 10 a 12 milioni per impresa l’importo massimo degli aiuti di cui alla sezione 3.12 del Quadro temporaneo, cioè degli aiuti che possono contribuire alla copertura dei costi fissi non coperti dalle entrate per le imprese particolarmente colpite dalla crisi conseguente alla pandemia, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022) rispetto allo stesso periodo del 2019.

Ai sensi del diritto europeo, per impresa deve intendersi “impresa unica” come definita nel regolamento “de minimis” n. 1407/2013.

Stretta sulle cessioni dei bonus fiscali

Con l’art. 28 si introduce una stretta sulle cessioni dei crediti fiscali.
In particolare, viene disposto che, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, i bonus edilizi (ex articolo 121 del D.L. n. 34/2020) e i bonus anti Covid (ex articolo 122 del D.L. n. 34/2020) potranno essere ceduti una sola volta.

Tale limitazione è prevista anche per lo sconto in fattura: i fornitori e le imprese che fanno i lavori e che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari. Quest’ultimi soggetti però non avranno la possibilità di successiva cessione.

Ai sensi del comma 2, i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Tutti i contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni saranno considerati nulli.