- CIRCOLARE N. 03/22 – Torino, 26/01/2022
Oggetto: Nuovo DPCM “Green-Pass”: Obblighi e Scadenze
Il 24 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 21/01/22 che individua l’elenco delle attività commerciali per accedere alle le quali (dal 01/02/2022) non è obbligatorio il possesso del “Green-Pass”.
Pertanto riassumiamo i diversi casi riguardanti l’utilizzo del “Green-Pass” nelle Vostre Organizzazioni:
dal 01/02/2022 | Non è richiesto alcun “Green-Pass” esclusivamente nei seguenti casi: a) esigenze alimentari e di prima necessità negli esercizi di commercio al dettaglio di: 1. prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto; 2. prodotti surgelati; 3. animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati. 4. di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 5. articoli igienico-sanitari; 6. medicinali (anche non soggetti a prescrizione medica) e dispositivi medici in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi); 7. articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; 8. materiale per ottica; 9. combustibile per uso domestico e per riscaldamento; b) per esigenze di salute, è sempre consentito l’accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie (es. studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie) nonchè a quelle veterinarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura. In tutte le altre attività (commerciali e non) e servizi è obbligatorio il “Green-Pass” Base |
dal 15/02/2022 | Obbligo di “Green-Pass Rafforzato” per l’accesso ai luoghi di lavoro di tutti i lavoratori (pubblici e privati) ed i liberi professionisti che abbiano compiuto 50 anni (o che li compiano entro il 15/06/2022) |
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti e con l’occasione porgiamo distinti saluti.