- CIRCOLARE N. 38/22 – ROMA, 17/02/2022
Oggetto: Credito d imposta beni strumentali: prorogato il termine lungo
Roma 17 febbraio 2022 _ Vi informiamo che un emendamento al decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. milleproroghe), approvato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati il 15 febbraio u.s. interviene sulla disciplina degli investimenti in beni strumentali nuovi agevolati ai sensi della legge 178/2020 realizzati nel cd. termine lungo.
La normativa in commento, al rispetto di determinate condizioni, consente di effettuare gli investimenti nel cd termine lungo.
In particolare, per attrarre l’investimento alle regole valide per il periodo di imposta 2021, è necessario che entro il 31 dicembre 2021, l’ordine relativo all’acquisto del bene oggetto dell’agevolazione sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione. In tal caso l’investimento dev’essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo. La norma contenuta nel milleproroghe ne consente l’effettuazione entro il 31 dicembre 2022.
SNA CASARTIGIANI, insieme alle principali organizzazioni della filiera dell’automotive e del trasporto ha fortemente sostenuto la misura denunciando ai Ministeri competenti come la carenza di materie prime ed in particolare dei semiconduttori abbia forzosamente e significativamente dilatando da parte delle aziende costruttrici i tempi di consegna dei veicoli commerciali ordinati a danno delle imprese di autotrasporto che sarebbero rimaste fuori delle misure di agevolazione sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
Ora, con la norma approvata, i termini di consegna dei mezzi ordinati ai fini del godimento del credito d’imposta al 10%, sono stati prorogati dal 30 giugno al 31 dicembre 2022. Rammentiamo che gli investimenti in beni strumentali che contribuiscono alla maturazione del credito di imposta si intendono effettuati secondo le regole di competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR:
- in ipotesi di acquisto diretto, assume rilevanza la data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- in caso di leasing rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore; qualora sia contrattualmente prevista la clausola di prova a favore di quest’ultimo, assume rilevanza la dichiarazione con la quale il locatario attesta positivamente l’avvenuto collaudo;
- nell’ ipotesi di investimenti effettuati mediante contratti di appalto, i costi si considerano sostenuti dal committente:
- alla data di ultimazione della prestazione;
- oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l’opera o la porzione d’opera viene verificata e accettata dal committente: in tal caso, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto;
- se il bene agevolato è realizzato in economia, assumono rilievo ai fini della maturazione del credito d’imposta i costi sostenuti secondo gli ordinari criteri di competenza. Nel caso del leasing, forma contrattuale ampiamente utilizzata per la realizzazione degli investimenti, per rientrare nel termine lungo, entro il 31 dicembre 2021 deve essere stato sottoscritto da entrambe le parti il contratto, e versato da parte del locatario finanziario un maxi canone almeno pari al 20% della complessiva quota capitale da versare alla società di leasing (rectius il 20% del costo sostenuto dal concedente).
In tali ipotesi, il momento di effettuazione come sopra individuato, per effetto della modifica in corso di recepimento normativo, può concretizzarsi entro il 31 dicembre 2022.