Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia

  • CIRCOLARE N. 44/22 – ROMA, 21/02/2022

Oggetto: Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili (decreto-legge).

Roma 21 febbraio 2022 _ Il Consiglio dei Ministri di venerdì 18 u.s. ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Il provvedimento interviene ad allentare la stretta del Decreto Sostegni ter, che aveva vietato ogni successiva cessione oltre la prima. Si sceglie, quindi, una strada intermedia permettendo un seppur minino spazio alla circolazione dei crediti per provare a riavviare un settore che si era bloccato a seguito della stretta. Inoltre, viene prevista un inasprimento della responsabilità, anche penale, per i professionisti che falsificano le asseverazioni. Nello specifico _ con il decreto in oggetto _ il Governo interviene nuovamente sull’art. 121 del DL 34/2020 sostituendo l’inciso “senza facoltà di successiva cessione” _ introdotto dal recente DL Sostegni ter _ con la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Resta comunque ferma l’applicazione della disciplina sui controlli per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Inoltre, viene disposto che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione o sconto in fattura, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine, con riferimento alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, al credito verrà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Vengono aumentate poi le sanzioni in caso di frodi: rischia la reclusione da due a cinque anni, oltre a una multa da 50mila a 100mila euro il tecnico che produce asseverazioni false o con omissione di informazioni rilevanti sul progetto che beneficia dei bonus oppure che attesta il falso sulla congruità delle spese. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. Infine, se i crediti sono assoggettati a sequestro penale, dopo il dissequestro possono essere utilizzati con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro, fermo restando il rispetto del limite annuale per l’utilizzo previsto dalle specifiche disposizioni di legge. Ciò, in definitiva se da un lato comporta un allungamento della decadenza dei termini per i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, dall’altro dà maggiori certezze agli operatori che acquistano i crediti.
Trasmettiamo in allegato, per opportuna conoscenza delle nostre associazioni, la bozza del
Decreto in commento, specificando che si tratta di un testo non definitivo e che pertanto
potrebbe subire modifiche.
ALLEGATO
DL CONTRASTO-FRODI-FONTI RINNOVABILI – 18.2.2022 ORE 13.40 – PCM_BOZZA