Salute e sicurezza sul lavoro e obblighi formativi. Circolare INL 1/2022

  • CIRCOLARE N. 50/22 – ROMA, 28/02/2022

Salute e sicurezza sul lavoro e obblighi formativi. Circolare INL 1/2022

Roma 28 febbraio 2022_ Si informa che L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, fornisce le prime indicazioni in riferimento alle modifiche introdotte dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Soggetti destinatari degli obblighi formativi

Datore di lavoro

Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008: la disposizione individua infatti, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla Conferenza è demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione. Sarà quindi l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

Dirigenti e preposti

Anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, la nuova disposizione richiede una un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente entro il 30 giugno 2022. Tuttavia, considerato che per dirigenti e preposti già vige un obbligo formativo, la modifica normativa non fa venire meno, nelle more della adozione dell’accordo, l’obbligo formativo a loro carico. Pertanto, dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

Obbligo di addestramento

Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento. Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento dovesse avvenire per mezzo di persona esperta e sul luogo di lavoro. Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza delle attrezzature e nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Trattasi dunque di contenuti obbligatori dell’attività di addestramento che trovano immediata applicazione. Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata”.