CIRCOLARE N. 80/22 ROMA, 05/10/2022
Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti. Requisiti e modalità presentazione domande.
Roma 5 ottobre 2022_ Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito, anche decreto Aiuti), all’articolo 33, comma 1, prevede l’istituzione di un Fondo finalizzato al riconoscimento di una indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che non abbiano fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto Aiuti.
Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (Dl Aiuti ter) all’articolo 20 prevede, che la suddetta indennità una tantum è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Stante quanto sopra vi segnaliamo che con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 19 agosto 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022) sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità a favore delle suddette categorie di lavoratori e con la circolare n. 103 del 26/09/2022, l’INPS fornisce le proprie istruzioni amministrative in merito all’indennità in oggetto per l’anno 2022.
Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (di seguito, anche gestioni autonome), le categorie di lavoratori che, in presenza dei requisiti previsti dal medesimo decreto interministeriale, possono accedere all’indennità una tantum sono le seguenti:
• lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
• lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
• pescatori autonomi;
• liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.
Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
L’indennità una tantum a favore delle categorie di lavoratori sopra riportate è erogata dall’INPS a domanda, da presentarsi esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande in oggetto sono le seguenti:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
È possibile, inoltre, presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro. L’indennità, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (cfr. il paragrafo 4).
In entrambi i casi, l’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 917/1986; la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
Per ogni ulteriore approfondimento consultare la citata Circolare INPS n° 103 del 26-09-2022 che trasmettiamo in allegato per maggiore utilità delle nostre associazioni.
ALLEGATO Circolare INPS n. 103 del 26/09/2022