

CIRCOLARE N° 02/2025 - Roma15 gennaio 2025
Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori del settore moda.
Roma, 21 gennaio 2025. Informiamo che l’INPS ha reso noto che già a partire dal 15 gennaio u.s., i datori di lavoro operanti nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC), conciario e pelletteria, come già individuati nella circolare 26 novembre 2024 n. 99, possono richiedere la misura di sostegno al reddito introdotta dal decreto legge n. 160/2024 per sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024, anche in continuità con precedenti richieste. Il nuovo periodo complessivamente richiedibile è pari a 12 settimane, da collocarsi entro il 31 gennaio 2025.
La suddetta proroga della misura di integrazione al reddito introdotta con l’articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, (vedi circolare INPS n. 99 del 26 novembre 2024 e circolare Casartigiani n. 39/2024), veniva riconosciuta dall’INPS, per l’anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori del TAC, nonché conciario, per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.
Con la conversione nella legge n. 199/2024 del DL n. 160/20024, la misura è stata estesa alle sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024 ma fino al il 31 gennaio 2025.
Inoltre la legge di conversione ha apportato alcune modifiche alla disciplina della misura di sostegno, ampliando sia la platea dei destinatari che il periodo tutelato. Per i datori di lavoro cui l’ammissione ai trattamenti è stata estesa dalla legge n. 199/2024, quest’ultimi potranno trasmettere la domanda per richiedere il sostegno solamente dopo la pubblicazione della circolare che illustrerà le relative istruzioni operative.