CIRCOLARE N° 01/2025 - Roma 15 gennaio 2025

Legge di Bilancio 2025 – le principali novità fiscali

La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata in GU n. 305 del 31/12/2024 S.O. n. 43) contiene alcune importanti novità in materia fiscale.
Riepiloghiamo di seguito le principali novità di natura fiscale che per maggiore utilità abbiamo ordinato secondo il seguente indice:

1. Disposizioni per i lavoratori dipendenti
2. Misure per le imprese
3. Disposizioni in materia di immobili
4. Disposizioni relative ai contribuenti in generale

Disposizioni per i lavoratori dipendenti

In materia di lavoro dipendente, la Legge di Bilancio contiene alcune significative norme, tra cui l’introduzione di un bonus e di una ulteriore detrazione per i percettori di redditi medio-bassi, la revisione di alcuni fringe benefits, tra cui i veicoli concessi ad uso promiscuo.

Detrazioni lavoro dipendente – comma2, lett. b) La detrazione base prevista per i redditi di lavoro dipendente non superiori a 15.000 euro (art. 13, c. 1, lett. a) D.P.R. n. 917/1986) passa da 1.880 euro a 1.995 euro.

Trattamento integrativo – comma 3 Come già in vigore nel 2024, anche nel 2025 è confermato il trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti. Si tratta di una somma, pari a 1.200 euro, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (art. 49, D.P.R. n. 917/1986) con esclusione di quelli di pensione (art. 49, c. 2, lett. a) D.P.R. n. 917/1986) e alcuni assimilati (art. 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), D.P.R. n. 917/1986), sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro (art. 13, c. 1, D.P.R. n. 917/1986) diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Bonus ed ulteriore detrazione – commi 4/9 Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, esclusi i pensionati, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata: 

a) 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
b) 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

La percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente va ragguagliata all’intero anno.
Se i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

a) a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
b) al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma e la detrazione di sopra all’atto dell’erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.
Qualora in tale sede gli importi si rivelino non spettanti, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo che può essere rateizzato in 10 rate se superiori a 60 Euro.

Veicoli concessi uso promiscuo – comma 48 Si modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. In particolare, si prevede che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Detassazione premi di produttività – comma 385 Si estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, si estende la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023 e 2024, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa). Pertanto, è previsto l’assoggettamento ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale pari al 5%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle somme erogate ai dipendenti del settore privato quale premio di risultato. Allo stesso regime sono assoggettate le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Esenzione da tassazione dei canoni di locazione per i neo assunti – commi 386/389 Viene introdotto un regime di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025. L’esenzione riguarda, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino il limite di reddito da lavoro dipendente pari a 35.000 euro nel 2024 e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.

Limite di esenzione dei fringe benefit – commi 390/391 Anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, come già previsto per il 2024, viene modificato il limite di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits), tradizionalmente fissato a 258,23 euro, anche se, negli ultimi anni, ha già subito alcuni incrementi. In particolare, con la Legge di Bilancio, viene previsto un regime più favorevole che consiste:

– nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;

– nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. Inoltre, la disposizione si applica nella misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest’ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.

Trattamento integrativo per i lavoratori nel settore turistico ricettivo – commi 395/398 Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il trattamento si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2024. Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2024. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica. Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione.

Maggiorazione del costo del personale – commi 399/400 Viene prorogata, al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due (per i soggetti solari, periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027), la misura introdotta dall’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (Riforma dell’IRPEF) che consiste in un incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente. Nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti:

a) per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 216/2023;

b) per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si tiene conto delle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio.

Detassazione mance settore turistico alberghiero – comma 520 Si aumenta dal 25% al 30% il limite di reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro, entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota agevolata al 5% (art. 1, commi 58-62 Legge n. 197/2022). Inoltre, si innalza da 50.000 euro a 75.000 euro il limite di reddito da lavoro dipendente percepito, rispetto al quale è possibile applicare la suddetta imposta sostitutiva.

Misure per le imprese

Con riferimento alle norme che riguardano le imprese si riporta di seguito una sintesi di quelle più importanti.

Regime forfetario – comma 12 Si eleva da 30 mila euro a 35 mila euro, la soglia di reddito da lavoro
dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Web tax – commi 21/22 Viene modificato il campo soggettivo di applicazione dell’imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax), mantenendo la sola soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo. Tra l’altro, in luogo del versamento dell’imposta in una unica soluzione, si introduce un acconto, da versare entro il 30 novembre dell’anno solare in cui sorge il presupposto d’imposta, pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente. Conseguentemente, il versamento a saldo dell’imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell’anno solare successivo a quello di corresponsione dell’acconto.

Plusvalenze su cripto attività – commi 23/29 Con una norma di interpretazione autentica, si chiarisce che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi (art. 5 D.Lgs. n. 461/1997) è pari al 26%. Si introducono anche modifiche alla disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, innalzando la relativa aliquota al 33% ed eliminando la soglia di esenzione pari a 2.000 euro.

Rivalutazione terreni e partecipazioni – comma 30 Sono diventate una normativa di natura strutturale, quindi a regime, le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, applicandole anche ai beni posseduti alla data del 1° gennaio. L’imposta sostitutiva ha un’aliquota al 18%. Analogamente a quanto già previsto in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali beni, purché posseduti alla data del 1° gennaio, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 18%. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 novembre; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 novembre. 

Assegnazione agevolata beni ai soci – commi 31/36 Viene riproposta la assegnazione agevolata di beni ai soci. È necessario che, alla data del 30 settembre 2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024. Più precisamente, le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8% (ovvero pari al 10,5% se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025. Si applica l’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili.

Estromissione beni imprese individuali – comma 37 Si ripropone la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario posseduti al 31 ottobre 2024 per le ditte individuali, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026 per la parte rimanente e che gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1º gennaio 2025.

Reverse charge – commi 57/63
Si estende, con alcune eccezioni, il meccanismo di inversione contabile (o reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. L’efficacia della suddetta disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una autorizzazione. In attesa della sua piena operatività, per un periodo di tre anni il prestatore e il committente possono optare per il pagamento dell’IVA sulle prestazioni da parte del committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione. Nel caso in cui l’imposta risulti non dovuta, il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta. Nei confronti del committente si rende applicabile la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, del cui pagamento è solidalmente tenuto il prestatore.

Credito d’imposta “Transizione 5.0” – commi 427/429 Si modifica la disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0 (art. 38 D.L. n. 19/2024). In particolare:

a) viene previsto che il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate;

b) per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta;

c) si eleva dal 15% al 35% del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro, prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento;

d) si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;

e) viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0;

f) si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni;

g) si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);

h) si precisa che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Le disposizioni sopra indicate si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e che con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d’imposta sopra descritti la loro fruizione sia subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

IRES premiale – commi 436/444 Prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, per il solo periodo d’imposta 2025, per le società e gli enti, qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

– accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;

– destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell’articolo 38 del D.L. n. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Per beneficiare dell’agevolazione devono ricorrere ulteriori condizioni:
– nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente e devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
– l’impresa non deve aver fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Si decade dall’agevolazione in caso di: 

– distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;

– dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.

Sono escluse dal beneficio le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Credito d’imposta “Transizione 4.0” – commi445/448 Si modifica la disciplina del credito d’imposta c.d. “Transizione 4.0” introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020). In particolare:

– viene rimodulato il termine entro il quale viene riconosciuta l’agevolazione fiscale alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”;

– viene abrogata la disposizione che riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.

– si riconosce il credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

La norma prevede inoltre specifiche regole per il monitoraggio della fruizione dei crediti d’imposta suddetti.

Nuova Sabatini – comma 461 Viene rifinanziata La “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Il rifinanziamento è di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

ZES Unica – commi 485/491 Si estende al 2025 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Sono previsti, in capo agli operatori economici interessati, specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate, corredata da specifica documentazione, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il credito maturato da ciascun beneficiario deve essere moltiplicato per una percentuale, ottenuta secondo specifici criteri, notificata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

Bonus Sud – commi 541/543 Relativamente al credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (c.d. “Bonus Sud” di cui all’art. 1, commi da 98 a 108, Legge n. 208/2015), si autorizza il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste all’adempimento, per gli anni dal 2018 al 2022, degli obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ivi previsti per gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati. Conclusi gli adempimenti di registrazione, qualora il credito di imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, si esclude l’adozione di ogni atto di recupero ai sensi della procedura prevista per il recupero di agevolazioni e contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19 e a quella relativa al recupero di crediti non spettanti o inesistenti, nonché degli avvisi di accertamento.

PEC amministratori di società – comma 860 Viene prevista l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Disposizioni in materia di immobili

La Legge di Bilancio prevede altresì importanti disposizioni in materia immobiliare modificando in in particolar modo, sulle detrazioni per le spese di ristrutturazione, risparmio energetico, di prevenzione del rischio sismico. Sono previste altresì novità in materia di imposte ipotecarie e catastali, affitti brevi e IMU/TARI. Di seguito si riporta una sintesi di quelle più importanti.

Detrazioni su interventi di recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico e interventi antisismici – commi 54/55 Si anticipa al 1° gennaio 2025 la riduzione dal 36% al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis, c. 3-ter D.P.R. n. 917/1986). Vengono previste anche modifiche alle agevolazioni fiscali, sia per alcuni interventi di risparmio energetico (ecobonus) sia per interventi di riqualificazione edilizia e antisismici (sismabonus). In particolare, si rimodula la percentuale di detrazione prevista per l’ecobonus (art. 14 c. 3-quinquies D.L. n. 63/2013) ovvero del beneficio consistente in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui lo stesso è stato effettuato. In particolare, si stabilisce che la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:

– 36% delle spese sostenute nell’anno 2025;

– 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. È prevista inoltre una maggiorazione delle suddette aliquote per le prime case. Si stabilisce, infatti, che la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l’anno 2025 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

In materia di bonus per interventi di riqualificazione edilizia (art. 16, c. 1 D.L. n. 63/2013) si prevede che, sempre ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/1986, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36%delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Analogamente a quanto disposto per l’ecobonus viene prevista inoltre una maggiorazione delle aliquote per le prime case. Si dispone, infatti, che fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Si interviene anche sulla disciplina del sismabonus (art. 16, c. 1-septies.1 D.L. n. 63/2013) in maniera analoga a quanto visto per le ristrutturazioni edilizie. La norma prevede, infatti, che la detrazione sismabonus art. 16, c. da 1-bis a 1-septies D.L. n. 63/2013) spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Anche in questo caso la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36% delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Detrazione acquisto elettrodomestici a risparmio energetico – comma 55 Si proroga anche al 2025 la norma (art. 16, c. 2 D.L. n. 63/2013) che riconosce ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. In particolare, si stabilisce che tale agevolazione si applica anche per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

Superbonus – comma 56 Si introduce un nuovo comma 8-bis.2. all’articolo 119 D.L. n. 34/2020 in materia di Superbonus che stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti: 

a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;

c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Si introduce anche un nuovo comma 8-sexies. sempre all’articolo 119 che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.

Affitti brevi – commi 78/79 In materia di locazioni per finalità turistiche, di locazioni brevi, di attività turistico-ricettive, si interviene sulla disciplina del codice identificativo nazionale (CIN) stabilendo la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l’Agenzia delle entrate.

Disposizioni relative ai contribuenti in generale

In merito alle novità che interessano la generalità dei contribuenti spicca la riduzione del cuneo fiscale attraverso la conferma delle 3 aliquote IRPEF già in vigore nel 2024, nonché la possibilità di ridurre al 50% l’inps per i primi tre anni di attività. Si segnalano anche altre modifiche che interessano le tax expenditures, tra cui la stretta sulle detrazioni per oneri e spese. Di seguito si riporta una sintesi di quelle più importanti.

Aliquote e scaglioni IRPEF – comma 2 lett.a) Come già previsto nel 2024 si confermano le 3 aliquote IRPEF che, quindi, vanno a regime.
In particolare, dal periodo d’imposta 2025, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro: 23%;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

c) oltre 50.000 euro: 43%.

Detrazioni per oneri e spese – comma 10 Si introducono, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal D.P.R. n. 917/1986 sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando un importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per appositi coefficienti in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico. L’importo base è pari a:

a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;

b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

l coefficiente da utilizzare è pari a:

– 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
– 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
– 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;

– 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992.

Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di 75.000 euro:

a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR.

b) le somme detraibili investite nelle startup innovative (art. 29 e 29-bis D.L. n. 179/2012);

c) le somme detraibili investite nelle PMI innovative (art. 4, c. 9 e 9-ter D.L. n. 3/2015).

Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e precisamente:

– interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (art. 15, c. 1, lett. a) D.P.R. n. 917/1986);

– interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (art. 15, c. 1, lett. b) D.P.R. n. 917/1986);

– interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15, c. 1-ter D.P.R. n. 917/1986).

Sono inoltre escluse, ai fini del computo, le rate delle spese edilizie detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis D.P.R. n. 917/1986 ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili (art. 15, c. 1, lett. f) e f-bis) D.P.R. n. 917/1986), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

Detrazioni per familiari a carico – comma 11 La detrazione per figli a carico viene riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata. La norma, in vigore fino al 31 dicembre 2024, prevedeva che la detrazione spettava per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni.

Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli.

Fino al 2024, ne beneficiava ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviveva con il contribuente o percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, anche quando per i medesimi non spettava la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1, dell’articolo 12 del D.P.R. n. 917/1986.

Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

Detrazione per spese di istruzione – comma 13 Si eleva la spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi da 800 euro a 1.000 euro per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

Tracciabilità spese ai fini fiscali – commi 81/83 Con effetto dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024, se effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari):

– non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) (art. 51, c. 5 D.P.R. n. 917/1986);

– sono deducibili da reddito di lavoro autonomo le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi;

– sono deducibili dal reddito d’impresa, nei limiti previsti, le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 95, c. 3-bis D.P.R. n. 917/1986);

– sono deducibili dal reddito d’impresa le spese di rappresentanza (art. 108, c. 2 D.P.R. n. 917/1986).

Le medesime regole valgono anche ai fini IRAP.

Riduzione Inps per nuova attività – comma 186 Importante novità riguarda le nuove attività di artigiani e commercianti, poiché viene previsto che I lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, possono chiedere una riduzione contributiva al 50 per cento. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Detrazione spese per cani guida – commi 229/230 Passa da 1.000 euro a 1.100 euro la misura forfetaria di detrazione IRPEF, della spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (art. 15, comma 1-quater D.P.R. n. 917/1986).

IVA su prestazioni di formazione rese a soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro – commi 38/44 Prevista l’imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro. Stante l’incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e non si fa luogo a rimborsi d’imposta. Con riguardo alle liti pendenti in materia, in ogni stato e grado di giudizio, su istanza di parte, si riconosce la possibilità di definire le stesse mediante il versamento della maggiore IVA accertata (senza pagamento di interessi e sanzioni).

Pagamenti elettronici – commi 66/67 74/77 Nei casi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l’accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell’ordine medesimo. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Si introducono, con effetto dal 1° gennaio 2026, norme volte a favorire una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico (anche attraverso l’applicazione di una conseguente disciplina sanzionatoria in caso di non corretto adempimento delle nuove disposizioni). In particolare, a livello sanzionatorio, si modifica l’articolo 11 del D.Lgs. n. 471/1997, in materia di violazioni di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.

Il comma 2-quinquies del richiamato articolo 11 stabilisce che per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

La novità normativa quindi:

– estende l’applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015.

– modifica il comma 5 del medesimo articolo 11, stabilendo che la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Viene anche modificato l’art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997, relativo alle sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto.
In particolare:

– si estende al sopra descritto comma 3 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione dell’obbligo di emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;

– si dispone che le sanzioni previste dal comma 3 dell’articolo 12 si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all’articolo 2, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 127/2015 allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Esenzione imposte territori terremotati – commi 663/666 679/680 Vengono prorogate le norme disciplinanti le esenzioni in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni siti nel cratere sismico 2016/2017 (con riferimento agli eventi sismici verificatosi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) dalle imposte di bollo e di registro, nonché dall’IRPEF, dall’IRES, dall’IMU e dalla TASI. Inoltre, viene disposta l’esenzione, per l’anno 2025, in favore delle attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi tra il 2016 e il 2017 nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché dal canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Prevista anche l’esenzione dall’IMU fino al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino all’intervenuta ricostruzione o agibilità, per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel2022 e nel 2023.

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