ROMA, 19/02/2025

Oggetto: presenza sul mercato di dispositivi di filtraggio per generatori a biomassa non conformi

Gentili imprese,  

le scriventi Associazioni desiderano segnalarvi la recente diffusione, attraverso il web e altri canali, di informazioni inerenti ad un dispositivo che viene presentato come una soluzione “adeguata” a consentire lo scarico a parete dei generatori a biomassa e per migliorarne addirittura la classe di prestazione ambientale, come definita dal D.M 186/2017. Il costruttore di tale dispositivo sostiene che, essendo stato certificato, questo sia da considerare conforme alle disposizioni legislative e normative vigenti. 

1. La “certificazione” di un prodotto non è sufficiente per derogare alle norme di legge
Un errore comune è ritenere che la “certificazione” di un prodotto possa automaticamente autorizzarne l’uso in qualsiasi contesto, indipendentemente dalle normative vigenti. La certificazione attesta che un determinato componente possiede determinate caratteristiche tecniche, ma non conferisce certo, a tale componente, la possibilità di derogare alle disposizioni legislative o regolamentari.
Un esempio concreto può aiutare a chiarire il concetto:

• Supponiamo che un costruttore di automobili voglia certificare un proprio modello per dimostrare che è in grado di raggiungere la velocità di 300 km/h senza compromettere la stabilità o la sicurezza strutturale del veicolo.
• L’ente certificatore, dopo aver effettuato le prove tecniche, può rilasciare un certificato che attesta la capacità dell’auto di raggiungere tale velocità.
• Tuttavia, ciò non significa che l’auto possa circolare legalmente a 300 km/h sulle strade pubbliche: i limiti di velocità imposti dal codice della strada restano invariati e devono comunque essere rispettati.

Traslando questo esempio nel settore impiantistico, il fatto che un dispositivo sia certificato per alcune sue caratteristiche non significa che possa essere utilizzato per eludere vincoli di legge. 

Un prodotto può essere testato e certificato per la sua tenuta ai fumi, per il suo funzionamento in determinate condizioni o per la compatibilità con alcuni sistemi, ma ciò non significa che ciò ne autorizzi l’installazione in violazione di norme e regolamenti.

Nello specifico, un dispositivo “certificato” per determinati parametri non può essere utilizzato per giustificare il mancato rispetto del D.P.R. 412/1993, che impone l’obbligo di scarico sopra il tetto per i generatori a biomassa.

 Tale disposizione è una norma di legge e non può essere superata da una “certificazione” o – come nel caso in oggetto – da una attestazione tecnica, la cui finalità è esclusivamente quella di attestare la conformità del prodotto a specifiche norme prestazionali o di sicurezza.

 Questo principio è fondamentale per le imprese installatrici, che restano le uniche responsabili della corretta realizzazione degli impianti nel rispetto della normativa vigente. Affidarsi esclusivamente a un certificato o attestato fornito dal costruttore, senza verificare il rispetto della legge, può quindi esporre l’impresa installatrice a sanzioni, contenziosi e gravi responsabilità civili e penali.

2. La responsabilità dell’impresa nell’installazione degli impianti
Ogni impresa ha l’obbligo di realizzare impianti secondo la regola dell’arte. Se si avvale delle norme UNI o CEI, può dichiarare di aver operato a regola d’arte, ma l’utilizzo di altre metodologie deve essere dimostrato con prove di efficacia equivalenti alle norme vigenti, tramite una relazione tecnica. Inoltre, l’impresa è sempre responsabile dell’intero impianto, non potendo affidarsi unicamente alle certificazioni fornite dai costruttori dei singoli componenti.

 3. La classificazione delle prestazioni ambientali del generatore è di esclusiva competenza del costruttore
Solo il costruttore del generatore può dichiararne la classe prestazionale. Qualora una nuova tecnologia possa migliorarne la prestazione, è il costruttore stesso che deve testarla e provvedere a certificare, di nuovo, il prodotto aggiornato, comprensivo della nuova tecnologia. Se un’impresa decidesse di installare un componente che modifica il funzionamento del generatore, assumerebbe il ruolo di nuovo costruttore, con l’obbligo di certificare il prodotto risultante e assumendosene tutte le responsabilità, mentre decadrebbero quelle del costruttore originale.

4. Le norme tecniche UNI e CEI non modificano la legge, ma ne permettono l’applicazione
Le norme tecniche hanno il compito di esplicitare e rendere applicabili le disposizioni legislative, fornendo le indicazioni pratiche necessarie affinché le imprese possano operare nel rispetto della legge.
È fondamentale comprendere che le norme tecniche non hanno valore legislativo, se non citate esplicitamente nella disposizione legislativa. La loro funzione è codificare gli aspetti tecnici per applicare quanto previsto dalla legge in modo chiaro, efficace e sicuro.
In altre parole, mentre la legge stabilisce il principio generale e il vincolo normativo, le norme tecniche definiscono come quel principio debba essere rispettato nella pratica.

5. Il divieto di scarico a parete per i generatori a biomassa è stabilito dalla legge
Il divieto di scarico a parete per i generatori a biomassa è sancito dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, così come modificato da successive disposizioni normative (Legge 221/12, Legge 90/13 e D.Lgs. 102/14). La normativa prevede alcune deroghe per i generatori a gas, ma nessuna per i generatori a biomassa.
Di seguito si riportano i riferimenti legislativi chiave:

D.P.R. 412/1993 – Articolo 5, comma 9, così come modificato dalla legge 90 del 2013, D.Lgs102 del 2014:

“Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.”

Le uniche deroghe previste al comma 9-bis e 9-ter riguardano specifiche condizioni valide esclusivamente per alcune tipologie di generatori a gas, e in nessun caso si possono applicare a generatori diversi, nello specifico ai generatori a biomassa.

Di seguito l’analisi di alcuni aspetti critici del dispositivo:

Percorso canale da fumo in contropendenza
I manuali e i video del costruttore del dispositivo, mostrano che i fumi devono scendere verticalmente per entrare nel filtro, ma questa soluzione è pericolosa perché rallenta l’evacuazione dei gas, aumentando il rischio di rigurgito. La norma UNI10683:2022, infatti, vieta tratti in contropendenza. Il manuale del costruttore del dispositivo, prevede un tratto discendente di 0,8 m. Non vengono forniti i dati relativi alle perdite di carico nei vari regimi di funzionamento del dispositivo. Risulta quindi impossibile la verifica del tiraggio minimo richiesto dal sistema fumario all’imbocco del generatore, così come prescritto dal fabbricante del generatore.

Tiraggio
Il tiraggio minimo deve essere garantito dal camino e verificato secondo le norme UNI EN 13384-1:2019, UNI 10683:2022 e UNI 10389-2:2022. Senza camino il tiraggio non è calcolabile analiticamente né misurabile in opera, con possibili ripercussioni sulla sicurezza e sulle prestazioni. Il tiraggio naturale è essenziale per evacuare i fumi, soprattutto in caso di blackout, evitando rischi di rigurgito dei fumi, contenenti monossido di carbonio.

Certificazione Ambientale
Il D.M. 07/11/2017 n. 186 classifica i generatori a biomassa in base ai valori di rendimento ed emissioni, misurati a potenza nominale, di certificazione dei generatori secondo le rispettive norme tecniche, assegnando fino a 5 stelle. Il fabbricante del generatore, sulla base del Rapporto di prova eseguito da un laboratorio accreditato, in conformità alle norme europee di prodotto, si fa rilasciare dall’Organismo notificato il “Certificato Ambientale”, nel quale è attestata la classe prestazionale, ovvero il numero di stelle assegnate al generatore, in conformità al D.M. 186/2017.
Nessun accessorio aggiunto successivamente può modificare le prestazioni di rendimento ed emissione riportate nel Certificato Ambientale, a meno che l’accessorio non sia testato come parte integrante del generatore.

Nel sito web del costruttore del dispositivo è presente un “certificato” che afferma un’efficienza di abbattimento delle polveri del 50%, che comporterebbe a loro dire un’assegnazione delle 5 stelle. Senza entrare nel merito della modalità di prova delle polveri utilizzata, le scriventi ribadiscono che un filtro aggiunto a un generatore di calore a biomassa NON può cambiarne la di prestazione ambientale.
Occorre segnalare che le Regioni stanno intensificando le restrizioni e incentivi per sostituire apparecchi inquinanti con dispositivi certificati secondo il DM 186/2017.

Aumento del rendimento del generatore
Il costruttore del dispositivo dichiara un miglioramento del rendimento basato su test non standardizzati e non necessariamente rappresentativi di un reale miglioramento delle prestazioni energetiche del generatore, basandosi su una singola prova effettuata su un singolo generatore.
Tuttavia, questa stima è presumibilmente ottenuta misurando la temperatura dei fumi allo sbocco del condotto, valutando la dispersione di calore all’esterno e non un reale recupero energetico.
Ad avviso delle scriventi, il calore recuperato non contribuisce al riscaldamento dell’ambiente, ma viene disperso nell’acqua del filtro. Di conseguenza, l’aumento del rendimento dichiarato non è realistico.

Analisi dei rischi in caso di malfunzionamento
Infine, nella documentazione a corredo del dispositivo oggetto di questa comunicazione non è presente alcuna valutazione del rischio e nemmeno indicazioni preventive nel caso di congelamento dell’acqua, che comporterebbe un’ostruzione nel sistema di evacuazione dei fumi.

Problematiche ambientali – Inquinamento suolo e acqua
Dopo l’uso, il dispositivo proposto contiene acqua contaminata da fuliggine, morchia e fango, classificati come rifiuti speciali non pericolosi. Questi devono essere smaltiti nei centri di raccolta rifiuti o secondo le normative comunali.
Tuttavia, il sito del costruttore del dispositivo suggerisce nelle FAQ di utilizzare il contenuto del filtro come concime per le piante o di versarlo negli scarichi. L’indicazione fornita pone il rischio di inquinamento del suolo e delle acque.

Azioni intraprese dalle scriventi Associazioni
Alla luce della gravità della situazione e della potenziale pericolosità per le imprese installatrici e gli utenti finali, le scriventi Associazioni stanno valutando di intraprendere azioni di segnalazione alle Autorità competenti.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Confartigianato Impianti – CNA Installazione ed Impianti – AIEL – Casartigiani – CLAAI